Discarico dell’agente contabile e parifica del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 23 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’omessa produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139 c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, che per legge è tenuta a tale adempimento. Il conto giudiziale sottoscritto dal consegnatario e corredato dal visto di regolarità del dirigente competente, con riscontro del verbale di passaggio di gestione, è sostanzialmente regolare e ne va disposto il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.. Il Collegio demanda agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge in materia di parifica del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto, iscritto al n. 32078 del registro di segreteria, ha ad oggetto il conto giudiziale n. 62372 reso dall’agente contabile, quale consegnatario di beni mobili di un’azienda sanitaria per il periodo dal 01.01.2018 al 28.02.2018 e depositato in data 22.08.2019.
Con relazione del magistrato designato si rappresentava che il conto presentava una consistenza iniziale di beni mobili al 1° gennaio 2018, un carico di nuovi beni, uno scarico e una consistenza finale al 28 febbraio 2018. Rilevato un passaggio di gestione, con relativo verbale tra il consegnatario uscente e il subentrante, e non essendo il conto accompagnato dalla relazione di cui all’art. 139 c.g.c., si riteneva necessaria l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto è sottoscritto dal consegnatario ed è corredato dal visto di regolarità del Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’azienda sanitaria.
Come evidenziato dal magistrato istruttore e dal pubblico ministero in udienza, il conto è sostanzialmente regolare e risulta agli atti il verbale di passaggio di gestione tra l’agente cessante e quello subentrante.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., essa non risulta prodotta. Tale carenza non può però essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento.
Sul contenuto della relazione il Collegio rinvia all’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, tipologia delle entrate e delle uscite e versamenti in tesoreria, nonché ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile.
In conclusione il Collegio approva il conto giudiziale n. 62372 e dispone il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi responsabili dell’azienda sanitaria il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa idonea a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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