Falsa attestazione titolo studio e danno erariale per mansioni basiche (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 32 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, la prestazione lavorativa effettivamente resa non è di per sé causalmente illecita e non integra il contrasto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento ostativo al pagamento ex art. 2126 cod. civ. Il rapporto è affetto da mera illegalità e non da illiceità in senso forte della causa o dell’oggetto. Ne consegue che le retribuzioni erogate non sono totalmente prive di giustificazione, ove la P.A. e la comunità amministrata abbiano fruito di un vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. Per le prestazioni routinarie e basiche, che non richiedono titoli di elevata specializzazione, tale vantaggio è quantificabile in via equitativa nella misura del cinquanta per cento della prestazione resa, con conseguente riduzione corrispondente del danno erariale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico per il risarcimento del danno erariale derivante dall’indebita percezione di retribuzioni. Secondo l’accusa, il convenuto sarebbe stato inserito nelle graduatorie triennali e avrebbe ottenuto incarichi di supplenza di III fascia ATA per il triennio 2018-2020 producendo copia di un diploma di qualifica di operatore dei servizi di ristorazione sala bar asseritamente conseguito con il voto di 100/100.

Dalle verifiche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania è emerso che la pergamena indicata risultava assegnata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ad altro istituto scolastico e che il nominativo del convenuto non figurava nell’elenco dei qualificati di quell’anno. Il certificato di conseguimento del titolo è stato sequestrato come falso. Il contratto di lavoro è stato risolto nel dicembre 2020. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 37.182,40, oltre accessori, senza riduzione di addebito per il dolo connotante la condotta. Il convenuto è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma preliminarmente la propria giurisdizione, trattandosi di danno erariale cagionato da un dipendente pubblico e non di una vicenda a profilo prevalentemente lavoristico. La citazione è valutabile nel merito in quanto fondata su una segnalazione puntuale e su un’istruttoria dettagliata.

Sul piano sostanziale, il Collegio ricorda che la giurisprudenza contabile consolidata nega la tutela del rapporto di lavoro in caso di accesso all’impiego mediante falsa attestazione del titolo di studio, sul presupposto dell’illiceità della causa ex art. 2126, primo comma, cod. civ. Questo indirizzo, in passato seguito dalla stessa Sezione, viene ora rimeditato in alcune ipotesi.

La Corte valorizza anzitutto l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, norma speciale che impone lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla P.A. o dalla comunità amministrata, senza eccezione alcuna. Nel caso di specie né la Procura né l’amministrazione datrice hanno provato il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione innegabilmente resa.

In secondo luogo, richiamando l’art. 2126 cod. civ. e i principi di derivazione costituzionale in tema di tutela del lavoro e di retribuzione proporzionata, il Collegio distingue tra contrarietà a norme imperative e illiceità in senso forte della causa o dell’oggetto. La produzione di documenti falsi non integra di per sé quest’ultima, poiché l’attività lavorativa resa non è intrinsecamente e oggettivamente illecita e il negozio non è stato preordinato da entrambe le parti a finalità vietate.

Conferma tale lettura il richiamo a pronunce di legittimità secondo cui, in tema di truffa per l’assunzione a pubblico impiego, una volta accertato lo svolgimento della prestazione, l’ingiusto profitto non può ravvisarsi nella percezione dei ratei retributivi, dovuti in forza degli artt. 2126 e 2129 cod. civ. Il Collegio richiama altresì la giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto l’illiceità ostativa al solo contrasto con norme generali e fondamentali e con i principi basilari dell’ordinamento.

Da qui la distinzione in tre ipotesi. Per le prestazioni non routinarie, che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, resta l’obbligo di restituzione integrale. Per le prestazioni routinarie svolte da soggetto munito del titolo prescritto, pur con votazione inferiore a quella mendacemente indicata, la pretesa va rigettata. Per le prestazioni routinarie e basiche svolte da soggetto privo del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso — ipotesi qui configurata — la P.A. ha fruito di un vantaggio pari, in via prudenziale, al cinquanta per cento della prestazione resa.

Le mansioni di collaboratore scolastico, consistenti in accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali, risultano effettivamente espletate e non contestate. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di euro 18.591,20, pari alla metà della somma contestata, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, con spese di giudizio a carico del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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