Diniego di discarico al concessionario privato per negligente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 157 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, la verifica del giudice contabile non concerne la legittimità dell’atto amministrativo ma la fondatezza del diritto dell’ente locale al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; anche l’illegittimità del provvedimento rileva solo se si riverbera sulla sussistenza di quel diritto. Il concessionario privato che non abbia presentato la comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non è automaticamente inadempiente, per il ragionevole affidamento ingenerato dalla normativa derogatoria poi dichiarata incostituzionale; occorre però verificare in concreto gli ulteriori presupposti sostanziali del discarico. Se l’attività di riscossione è stata episodica, frazionata in atti ripetitivi e ha lasciato decorrere la prescrizione, il diniego è legittimo. Il rigetto del ricorso preclude la definizione agevolata di un ottavo e impone il pagamento di un terzo dell’importo iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su 142 partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse, ritenendo non fondate le giustificazioni ricevute. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando le norme della legge finanziaria per il 2015 sul cosiddetto scalare inverso.
La vicenda processuale è stata attraversata da un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi. Con la sentenza n. 51/2019 le disposizioni derogatorie sono state dichiarate non applicabili alle società di riscossione di natura privata, per le quali vale la disciplina ordinaria; con la sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata illegittima la norma che ne prevedeva l’applicazione retroattiva. Riassunti i giudizi, il ricorso della società è stato respinto quanto alla specifica partita.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da un dato processuale. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria dell’atto: riguarda la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa contano solo nella misura in cui incidono su quel diritto. Le pronunce costituzionali hanno chiarito che ai rapporti in esame si applicano esclusivamente gli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.
La società non può però essere considerata inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nel termine dell’art. 19, comma 1: il ragionevole affidamento sulla correttezza del proprio operato impone di verificare gli ulteriori presupposti sostanziali del discarico.
Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione: una protratta inerzia nelle more del giudizio può pregiudicare l’esito del ricorso per sopravvenute prescrizioni. Il Collegio deve quindi valutare l’attività svolta dopo il diniego e le somme medio tempore riscosse, con rideterminazione della sanzione.
Sul caso concreto la Sezione rileva che la prescrizione quinquennale è maturata. Le verifiche patrimoniali sono state svolte a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. L’attività, in oltre un decennio, si è sostanzialmente limitata alla notifica di ingiunzioni e intimazioni, con lunghe pause ingiustificate. Manca la prova di un recupero anche parziale, né risultano interlocuzioni documentate con l’ente. La rottamazione dei crediti introdotta dal d.l. n. 119/2018 e dal d.l. n. 41/2021 è irrilevante, essendo ormai di difficile esazione il credito.
Quanto al quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 riserva la riduzione a un ottavo al pagamento entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. Proposto e rigettato il ricorso, la riduzione non opera e l’importo dovuto è pari a un terzo dell’iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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