Spese elettorali: accertata regolarità del rendiconto nonostante omissioni e contributi di coalizione (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 13 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e la regolarità della relativa documentazione. Il giudizio di regolarità non è escluso dalla circostanza che il rendiconto ometta alcune spese risultanti dall’estratto conto bancario e riconducibili alla campagna elettorale, né dal fatto che un esborso sia stato sostenuto solo parzialmente dalla lista, con la parte residua versata da un partito partecipante alla coalizione. Le spese dichiarate devono rientrare nelle tipologie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993 e rispettare il limite di spesa di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. Il Collegio accerta la regolarità del rendiconto e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro ai rappresentanti della lista.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, esamina il rendiconto della lista “Generazione Sanremo Fellegara Sindaco” relativo alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Sanremo, ente rientrante tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dunque soggetto al controllo.
Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per euro 28.145,00 e spese per euro 25.720,42, comprensive del 30% a forfait sull’ammontare delle spese ammissibili e documentate. L’istruttoria fa emergere alcune spese presenti nell’estratto conto bancario ma non incluse nel rendiconto, nonché la provenienza solo parziale di un esborso per la campagna di comunicazione. La questione giunge al Collegio per la verifica di conformità e regolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013 e dalle successive leggi di conversione, che attribuisce alla Sezione regionale il controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, che hanno definito i primi orientamenti interpretativi e l’adeguamento organizzativo del controllo.
Sul piano sostanziale, il Collegio verifica che tutte le spese dichiarate rientrino nelle tipologie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993. Accerta altresì il rispetto del limite di spesa stabilito dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.
Il Collegio rileva che il rendiconto non include alcune spese riportate nell’estratto conto bancario e riconducibili alla campagna elettorale. Rileva inoltre che la spesa di euro 10.400,00 per la campagna di comunicazione è stata sostenuta solo parzialmente dalla lista, mentre la parte residua risulta versata da un partito partecipante alla coalizione.
Nonostante tali rilievi, il Collegio accerta la regolarità del rendiconto. Dispone la trasmissione di copia della deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, e manda alla Segreteria per l’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.