Discarico del conto del cassiere senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 45 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile può disporre il discarico del conto giudiziale senza sottoporlo a specifica revisione analitica quando la rispondenza del rendiconto ai requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 140, comma 2, c.g.c. sia già stata costantemente accertata in rapporto a conti analoghi dello stesso agente contabile. La verifica in concreto dell’idoneità rappresentativa del conto non costituisce un adempimento indefettibile, potendo il giudice fondare il discarico sulla conformità desunta dalle pregresse risultanze di revisione, ove non emergano ragioni contrarie. Il criterio risponde all’esigenza di destinare l’attività istruttoria alle fattispecie che effettivamente la richiedono, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con riferimento all’esercizio finanziario 2013. Il conto, iscritto al registro di segreteria, è stato rimesso al Collegio con apposita relazione del magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.

Il giudice designato ha proposto il discarico, rappresentando che le pregresse pronunce della Corte avevano impartito una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari, e che l’attività di revisione successivamente svolta aveva riscontrato la costante rispondenza dei conti nuovamente depositati a tali indicazioni. La questione sottoposta al Collegio riguarda la possibilità di pronunciare il discarico senza una specifica revisione analitica del conto, non più prevista dal decreto presidenziale per l’anno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base, la Corte aveva in precedenza formulato, con rispettive sentenze-ordinanze, indicazioni puntuali per la corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei Comprensori sanitari.

Il giudice designato ha osservato che, con riguardo ai conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Ha poi rilevato che la verifica di tale rispondenza non risulta più richiesta dal decreto presidenziale emanato per il 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.g.c.

Da qui la considerazione che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica, dovendo l’attività istruttoria essere destinata ad altre figure di agenti contabili. Il relatore ha quindi ritenuto che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza alle prescrizioni connoti anche il conto in esame, non apparendo necessario sottoporlo a specifica revisione ai fini del discarico.

Il Collegio ha aderito alla prospettazione del giudice designato, ritenendo che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. La decisione si fonda sulla condivisibilità della ricostruzione operata e sulla coerenza tra il nuovo assetto delle verifiche presidenziali e la possibilità di definire il giudizio senza ulteriori accertamenti istruttori. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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