Discarico crediti inesigibili e diligenza del concessionario privato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 171 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di discarico dei crediti inesigibili vantati dagli enti locali nei confronti dei concessionari privati della riscossione, l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 configura come causa di perdita del diritto al discarico la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo imputabile al concessionario. Ai fini di tale imputazione occorre una verifica in concreto della diligenza esigibile, che tiene conto del contesto organizzativo e gestionale, degli affidamenti normativi intervenuti e dell’esito dell’attività svolta successivamente al diniego. Il concessionario che abbia posto in essere concreti atti di recupero, ancorché oltre i termini ordinari, e che abbia ottenuto il sostanziale azzeramento delle poste residue, non può essere dichiarato inadempiente. Il diniego di discarico è pertanto illegittimo ove difetti la dimostrazione dell’inadempimento diligente.

Il Fatto

Il giudizio si colloca nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente. Il Comune aveva avviato una verifica su numerose partite affidate alla concessionaria e, ritenute non fondate le risposte ottenute, aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere.

La società impugnò tali provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo del Comune. La vicenda ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. Il giudizio odierno riguarda una singola partita, riferibile a ruoli di più annualità per sanzioni e oneri aggiuntivi. Il Comune deduce l’inammissibilità delle ulteriori memorie, come mutatio libelli, e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente la propria precedente decisione, con cui ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Le pronunce della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, e non la normativa derogatoria invocata dalla ricorrente.

Su questa base il Collegio ha escluso che la concessionaria potesse dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, in applicazione del principio del ragionevole (seppure erroneo) affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria. Occorre invece accertare in concreto gli ulteriori presupposti sostanziali del discarico.

La Corte osserva inoltre che il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione, dovendosi tenere conto dell’esito dell’attività svolta dopo il diniego e delle somme medio tempore incassate. Viene altresì valorizzato lo ius superveniens sulla rottamazione dei crediti, che può inibire una proficua prosecuzione del recupero.

Nel merito, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti del diniego. La concessionaria ha allegato copia degli atti di riscossione adottati, nonché le intimazioni e le rateizzazioni accordate, dimostrando un’attività di recupero effettiva. Le poste residue risultano di importo minimo e azzerate per effetto della pace fiscale. Il Comune contesta la tardività di alcune notifiche e la prescrizione dei crediti, ma la Sezione reputa che la concessionaria abbia fornito adeguata dimostrazione di un’operosità diligente, ancorché sviluppata nel tempo.

Deve pertanto escludersi la legittimità del diniego di discarico, non risultando integrata la fattispecie dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo e dell’evoluzione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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