Discarico crediti inesigibili: inerzia del concessionario e misura del rimborso (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 44 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio sull’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente alla restituzione delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999, sicché i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riverberino sul diritto al rimborso. Il concessionario che, dopo il diniego, non abbia attivato idonei atti esecutivi non può invocare la sopravvenuta rottamazione dei crediti come factum principis, essendo la difficoltà di esazione già imputabile alla propria condotta. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo è riservata al pagamento entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese.

Il Fatto

La società concessionaria, incaricata della riscossione dei crediti di un ente locale, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha negato il discarico di numerose partite affidate, non ritenendo fondate le risposte fornite in sede di verifica. La vicenda si inserisce in un contenzioso più ampio, che ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale — con la sentenza n. 51/2019 e la sentenza n. 66/2022 — e la sospensione e riassunzione dei giudizi.

Con la sentenza n. 69/2023 la Sezione ha già deciso nel merito un ricorso analogo, ritenendo applicabile la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999 in luogo delle norme derogatorie richiamate dalla società. Il presente giudizio ha ad oggetto il carico riferibile a un singolo debitore, per ruoli di più annualità, composto da sanzioni amministrative e oneri accessivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: secondo la consolidata giurisprudenza contabile, l’azione promossa ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione di annullamento, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che anche i vizi del provvedimento rilevano soltanto in quanto incidano sul diritto al rimborso.

La Corte richiama la sentenza n. 51/2019, ove si è affermato che la riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile della corretta gestione del bilancio, inteso come bene pubblico. Su questa base il Collegio valuta l’adempimento diligente della società, che ha dedotto di aver compiuto tutte le attività idonee a tutelare il credito: cartelle, ingiunzioni, verifiche patrimoniali, preavvisi di fermo, solleciti e pignoramenti.

La verifica concreta conduce però a un esito differenziato. Per le partite rispetto alle quali la società afferma l’intervenuto pagamento, il diniego di discarico è illegittimo, con parziale accoglimento del ricorso. Resta fermo che il concessionario, ove non provi l’avvenuto riversamento, è tenuto a versare per intero quanto dichiarato di aver riscosso.

Per le altre poste il ricorso è respinto. La documentazione evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause nella sequenza procedimentale e incidenza sulla prescrizione del diritto. Le verifiche patrimoniali sono intervenute a notevole distanza dalla notifica della cartella e gli atti di esecuzione coattiva non hanno prodotto alcun recupero. Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Quanto alla rottamazione dei crediti contenuti nell’art. 4, d.l. n. 119/2018, il Collegio esclude che possa assumere rilievo, poiché alla data di entrata in vigore della norma la possibilità di un esito positivo era già pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere. Sul quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è prevista solo se il pagamento avviene entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Le spese sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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