Discarico crediti inesigibili: diniego legittimo per riscossione non diligente del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 49 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle quote inesigibili opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è legittimo quando l’attività di recupero si sia rivelata disordinata, episodica e, nel suo complesso, scarsamente efficace. Il giudizio contabile promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non costituisce azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999: i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. La notifica del primo atto oltre i termini dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999 determina di per sé la perdita del diritto al discarico. L’invocata rottamazione dei crediti non assume rilievo se, alla relativa data, la possibilità di un esito positivo della riscossione era già gravemente pregiudicata dalla inerzia del concessionario.

Il Fatto

Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione di propri crediti. Avviata una verifica su numerose partite creditorie, l’ente locale adottava i relativi provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere, ritenendo non fondate le risposte ottenute dal concessionario.

La società impugnava i dinieghi dinanzi alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente in applicazione della normativa derogatoria sulla cosiddetta scalarizzazione del controllo. La vicenda processuale ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi, poi riassunti dal concessionario. Il presente giudizio riguarda una delle partite, relativa a crediti per imposta comunale di pubblicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio. Richiamando la propria giurisprudenza contabile, ribadisce che l’azione promossa dal concessionario non è diretta all’annullamento del provvedimento dell’ente, ma accerta la fondatezza del diritto al discarico e, quindi, il diligente adempimento dell’obbligazione di riscossione. I vizi amministrativi rilevano solo nel riflesso sul diritto sostanziale.

Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria ai rapporti in esame, richiamando la normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il Collegio riconosce che il principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude che si possa dichiarare l’inadempienza del concessionario per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità nei termini, essendo necessario verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.

Tale verifica conduce al rigetto. L’attività documentata, protrattasi per oltre un decennio, si è limitata alla notifica di cartelle e avvisi, con atti meramente ripetitivi, senza alcuna iniziativa dopo la cessazione del debitore. Il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 e osserva che la notifica del primo atto è intervenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), autonomo titolo di perdita del diritto. Non risultano recuperi parziali né interlocuzioni documentate con l’ente.

Quanto alla rottamazione dei crediti invocata dal concessionario, il Collegio la reputa irrilevante: alla relativa data la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dalla inidoneità delle azioni poste in essere. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *