Difetto di giurisdizione della Corte dei conti su regolarizzazione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 20 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice del rapporto di lavoro, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia con cui il giudice di pace chieda l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la sua qualificazione come pubblico impiego e la conseguente regolarizzazione contributiva a carico del datore di lavoro. La giurisdizione contabile, in materia di pensioni, è circoscritta ai ricorsi che hanno ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione e non si estende alle domande che presuppongono l’accertamento di fatti costitutivi del rapporto di lavoro. Il difetto di giurisdizione è dichiarato in favore del giudice del rapporto. È inoltre inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda di riliquidazione pensionistica fondata sulla valorizzazione di voci retributive che il ricorrente stesso ammette di non avere percepito.

Il Fatto

Il ricorrente ha esercitato funzioni giurisdizionali come giudice di pace presso un ufficio del Ministero della Giustizia dall’11.04.2002 al 07.08.2019, percependo i compensi risultanti dalla documentazione fiscale rilasciata dall’Amministrazione. Egli ha chiesto alla Corte dei conti di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero e di condannare l’INPS, gestione ex INPDAP, ad accreditare la contribuzione parametrata alla retribuzione spettante al magistrato togato dopo la prima valutazione di professionalità, con conseguente riconoscimento della pensione supplementare.

L’INPS ha eccepito la carenza di interesse ad agire, il difetto della propria legittimazione passiva e, nel merito, la non equiparabilità tra magistratura onoraria e togata. Con ordinanza n. 89/2024 il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha qualificato il petitum sostanziale come incentrato sull’esistenza e sulla qualificazione del rapporto di lavoro, con richiamo espresso all’art. 2126, primo comma, cod. civ. La domanda di regolarizzazione contributiva viene in rilievo come accertamento preliminare rispetto al diritto all’anzianità contributiva e alla pensione supplementare.

Su questa base la Corte ha ricostruito i confini della propria giurisdizione, circoscritta dall’art. 1, comma 2, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 e dall’art. 62 del r.d. n. 1214/1934 alla materia pensionistica. Il presupposto indefettibile è una controversia avente ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. La controversia in esame esige invece l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato e dell’omissione contributiva dell’ente datore di lavoro, anche ai sensi dell’art. 2116 cod. civ.: questioni che costituiscono un prius logico esterno alla giurisdizione contabile.

La Corte ha richiamato il criterio del petitum sostanziale elaborato dalle Sezioni Unite n. 8324/2010 e dalle SS.UU. n. 8317/2010, secondo cui la Corte dei conti può delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego solo per stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza conoscerne la legittimità. Ha inoltre richiamato la Sez. Calabria n. 81/2024 e la Sez. Campania n. 617/2020.

Nel dispositivo la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di copertura assicurativa nella gestione pubblica, con riassunzione nei termini dell’art. 17 c.g.c., e ha dichiarato inammissibile il resto. La domanda pensionistica è stata ritenuta prematura, perché il riconoscimento di quelle somme a fini previdenziali presuppone il previo riconoscimento e pagamento delle stesse da parte del datore di lavoro. L’interesse ad agire potrà sorgere solo dopo il pagamento delle differenze retributive e l’eventuale inerzia dell’INPS. Le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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