Dolo del dipendente che omette spese condominiali esclude riduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 143 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativa per danno erariale la condotta del pubblico dipendente che, assegnatario di un alloggio di servizio, ometta intenzionalmente e in modo deliberato il pagamento delle spese condominiali ordinarie, pur essendo consapevole dell’obbligo e nonostante ripetuti solleciti e diffide. Tale condotta, configurandosi come inadempimento intenzionale di un’obbligazione spontaneamente assunta, è connotata da dolo. L’omesso pagamento delle somme dovute produce un illecito arricchimento in capo al soggetto obbligato, che esclude l’applicazione del potere riduttivo obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, il quale opera solo al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di arricchimento contra ius, anche se di natura colposa.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due sottufficiali della Capitaneria di Porto, accusandoli di aver cagionato un danno erariale pari a euro 6.565,22, per non aver versato le spese condominiali ordinarie relative all’alloggio di servizio occupato, immobile confiscato alla criminalità organizzata e concesso in comodato gratuito all’amministrazione. Il contratto di comodato, di durata quadriennale, poneva espressamente tali oneri a carico dei militari occupanti. Nonostante le ripetute diffide e messe in mora notificate tra il 2022 e il 2023, i due militari non provvedevano al pagamento, non presentando né memorie difensive né contestazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la contumacia dei convenuti, ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dal Pubblico Ministero in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità relative all’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994 e alla definizione di colpa grave. La Corte ha ritenuto tali questioni non rilevanti, atteso che le stesse riguardano la quantificazione del danno e l’applicabilità della disciplina sulla colpa grave, mentre la fattispecie in esame è caratterizzata da un’ipotesi dolosa e da un illecito arricchimento, entrambe escluse dall’ambito di applicazione delle norme oggetto di scrutinio costituzionale.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza del danno, puntualmente quantificato dall’inchiesta amministrativa interna, e ne ha imputato la causazione alla condotta dei militari. Gli elementi probatori, costituiti dai ripetuti solleciti e dalle diffide notificati e rimasti senza riscontro, sono stati ritenuti idonei a dimostrare che la condotta è stata connotata dall’elemento psicologico del dolo, sostanziato in un inadempimento intenzionale.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha escluso l’applicazione del potere riduttivo pur introdotto in via obbligatoria dal comma 1-octies (che limita la condanna al 30% del danno e comunque al doppio della retribuzione lorda), rilevando che la norma fa salvi espressamente i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento. La Corte ha osservato che il mancato esborso delle somme dovute ha prodotto un arricchimento contra ius in capo ai convenuti, il quale, come la condotta dolosa, è di per sé sottratto al beneficio del potere riduttivo.
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha accolto la domanda, condannando i due militari al pagamento delle somme rispettivamente imputate, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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