Inammissibile il conto giudiziale che confonde incassi POS e versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 139 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo, chiaro e verificabile le operazioni di carico e di scarico, che costituiscono i pilastri strutturali della rendicontazione. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 integra un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale del conto, con conseguente inammissibilità del giudizio. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite POS, bonifico o conto corrente postale, con applicazione della disciplina dell’agente contabile e dell’obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Un agente contabile riscossitore interno speciale di un ente locale ha reso il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2020, relativo alla gestione delle entrate per il servizio prescuola. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’ottobre 2025, ha rilevato che il conto era stato redatto in difformità dal mod. 21 e che nella colonna destinata ai versamenti in tesoreria erano stati indebitamente inclusi gli incassi tramite POS.
L’agente contabile ha eccepito che i pagamenti elettronici non comportano la materiale disponibilità delle somme, accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di pubblico denaro. Ha inoltre sostenuto il carattere meramente formale delle irregolarità, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il mod. 23 per l’economo e il mod. 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica evidenza, i versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, poiché forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita; i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili. Il carico genera il debito dell’agente verso l’erario; lo scarico estingue, totalmente o parzialmente, tale debito.
Quanto alla riscossione tramite POS, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite altri soggetti o strumenti. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.
Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile. La carenza originaria degli elementi essenziali impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. Il Collegio dichiara quindi inammissibile il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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