Obbligo di resa del conto giudiziale per i consegnatari dei beni mobili (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 77 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di contabilità dell’ente locale può legittimamente qualificare come agenti contabili con debito di custodia i responsabili di settore consegnatari dei beni mobili ad uso d’ufficio, assoggettandoli all’obbligo di resa del conto giudiziale. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 e la nozione ampia di agente contabile di cui all’art. 93 d.lgs. n. 267/2000 consentono all’ente di derogare ai principi del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002, rafforzando la tutela dei propri beni. L’eventuale inefficacia del provvedimento di nomina per omessa pubblicazione o notificazione non esclude l’obbligo, ove il soggetto abbia di fatto la gestione dei beni quale capo dell’ufficio, configurandosi comunque la figura dell’agente contabile di fatto.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero ha promosso giudizio per la resa del conto ex art. 141 c.g.c., chiedendo che al responsabile del Settore III “Servizi Demografici, Contenzioso e Polizia Locale” di un’amministrazione comunale fosse assegnato un termine per la presentazione del conto giudiziale dei beni mobili consegnati, per gli esercizi 2019-2020-2021-2022.
Il giudice designato ha accolto la richiesta con decreto, ordinando all’agente contabile e al responsabile del procedimento di provvedere nei termini indicati. Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c., eccependo l’insussistenza dell’obbligo sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’opposizione, ritenendola infondata nel merito. Sul piano oggettivo, il ricorrente sosteneva che i beni ad uso d’ufficio fossero assoggettati a un semplice debito di vigilanza e non a un obbligo di custodia, con conseguente esclusione del conto. La Corte ha osservato che il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente la possibilità di nominare veri e propri consegnatari con debito di custodia anche i responsabili dei settori presso cui sono in uso beni mobili di uso comune, senza necessità di interpretazione restrittiva.
Sul piano soggettivo, la Corte ha valorizzato la nozione ampia di agente contabile desumibile dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, che individua chiunque sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. Tale nozione è più estesa di quella ricavabile dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 e dagli artt. 32 e 624 e segg. r.d. n. 827/1924. L’autonomia regolamentare sancita dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 consente all’ente di rafforzare la tutela dei propri beni, assoggettando a un più pregnante obbligo di rendicontazione chi riceve in consegna beni ad uso di ufficio.
Quanto all’eccepita inefficacia del decreto sindacale di nomina per mancata pubblicazione e notificazione, la Corte ha rilevato che, trattandosi di provvedimento a rilevanza individuale, la pubblicazione non era requisito di efficacia ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, bensì adempimento informativo per trasparenza. In ogni caso, eventuali omissioni sarebbero sanate per raggiungimento dello scopo al momento della conoscenza dell’atto. Il mancato rinvenimento di alcuni verbali di consegna costituisce mera incuria amministrativa.
La Corte ha infine affermato, con argomento dirimente, che i beni elencati erano già di fatto in uso negli uffici del Settore, individuati nel contraddittorio con i responsabili pro tempore. Il ricorrente ne aveva la gestione quale capo dell’ufficio, potendone distribuire l’uso tra i dipendenti. Anche in assenza di formale investitura, egli è qualificabile come agente contabile di fatto ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, dell’art. 178 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. La persistenza dei beni nel 2022 è presunta in mancanza di verifica in contraddittorio, operando il principio di corresponsabilità per confusione di gestione. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate.
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Nota della Redazione
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