Discarico dell’economo con rilievi sulla cassa economale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 28 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale che si bilancia in favore dell’agente è discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., anche quando la gestione presenti rilievi di natura formale, purché non emergano ammanchi o addebiti. I rilievi attinenti alla struttura e al contenuto del conto della cassa economale non sono mere irregolarità formali, perché ledono i principi di legalità e trasparenza e la finalità primaria del conto giudiziale, ossia la chiarezza dell’esposizione. La dichiarazione di discarico non equivale a dichiarazione di regolarità del conto. Le carenze nelle verifiche trimestrali di cassa dell’organo di revisione contabile non sono imputabili all’economo e non ne fondano la responsabilità.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale reso per l’anno 2019 da un agente contabile economo di un ente locale, con relazione di irregolarità. Il conto chiudeva in pareggio e non emergevano addebiti a carico dell’agente, ma la relazione contestava la non corretta rappresentazione delle anticipazioni per le piccole spese.

Tre i profili contestati: l’indicazione, nella colonna dei buoni d’ordine, del numero delle reversali di restituzione del fondo anziché dei buoni di spesa; la rappresentazione di importi non riferibili alla cassa economale; l’effettuazione delle verifiche di cassa dell’organo di revisione contabile solo in due date dell’anno, anziché con cadenza trimestrale. L’agente contabile chiedeva il discarico, qualificando i rilievi come meramente formali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato incontestato: il conto chiude in pareggio e non risultano ammanchi o addebiti a carico dell’agente, come confermato dalle conclusioni del magistrato istruttore e della Procura contabile. Restavano quindi da valutare le conseguenze dei rilievi sulla regolarità della rappresentazione della gestione.

Sul primo profilo, la Corte rileva la violazione dei principi di legalità e trasparenza del conto, pregiudicati dall’esposizione di somme afferenti a gestioni diverse da quella economale. Sul secondo, censura l’anomalia strutturale del conto, derivante dall’indicazione delle reversali di pagamento in luogo dei buoni di spesa, che rende più difficoltosa la ricostruzione della gestione.

I due rilievi non sono riducibili a mere irregolarità formali. Essi ledono la finalità primaria del conto giudiziale, che può essere garantita solo dall’uniformità formale dei conti di ciascuna tipologia, anche quando provengano da enti diversi, e che consiste nella chiarezza dell’esposizione, presupposto della trasparenza della gestione.

Quanto alle verifiche periodiche, il Collegio ribadisce l’importanza del puntuale rispetto degli obblighi di legge da parte dell’organo di revisione dell’ente, ma esclude che le relative mancanze possano essere addebitate all’economo ai fini di ogni valutazione di responsabilità.

In applicazione dell’art. 149, comma 2, c.g.c., il Collegio pronuncia il discarico dell’agente contabile, precisando tuttavia che i rilievi sulla rappresentazione della cassa economale precludono la dichiarazione di regolarità del conto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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