Nessun beneficio combattentistico per le missioni ONU ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 87 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai militari che hanno prestato servizio per conto dell’ONU nelle missioni di pace non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra. La questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962, nella parte in cui non equipara l’attività svolta per conto dell’ONU alla campagna di guerra, è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno enunciato il principio vincolante secondo cui i benefici combattentistici restano riservati alle sole campagne di guerra individuate dalle disposizioni vigenti. La domanda di supervalutazione ex art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 è conseguentemente rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, era stato inviato in missione in Bosnia dal 29 dicembre 2006 al 31 agosto 2007 sotto l’egida dell’ONU. Per quel periodo il Ministero della Difesa gli aveva negato l’attribuzione dei benefici combattentistici sanciti dalla legge n. 1746/1962, rilevanti ai fini del trattamento pensionistico.
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025 il militare ha chiesto l’attribuzione di tali benefici, ovvero la supervalutazione prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973. Sono intervenuti l’Arma dei Carabinieri e l’INPS, resistendo nel merito; il Ministero della Difesa non si è costituito. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta il thema decidendum muovendo da un duplice arresto giurisprudenziale. Anzitutto richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 240/2016, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui l’attività svolta dai militari italiani per conto dell’ONU nelle missioni di pace non risulta considerata equivalente a una campagna di guerra.
In secondo luogo la Corte richiama le Sezioni Riunite n. 21/2018, che hanno enunciato un principio di diritto qualificato come vincolante: ai militari che hanno prestato servizio per conto dell’ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra individuate dalle disposizioni vigenti.
La Sezione ritiene che tale orientamento sia ostativo all’accoglimento della domanda. Il riconoscimento della supervalutazione ex art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973 presuppone la qualificazione del servizio come campagna di guerra, qualificazione che le Sezioni Riunite escludono per le missioni internazionali di pace.
La domanda del ricorrente viene pertanto rigettata. Quanto alle spese, la Corte rileva che le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, soprattutto anteriormente agli arresti richiamati, giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti. Il deposito della sentenza è fissato nel termine di sessanta giorni.
Nota della Redazione
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