Inammissibile il disconoscimento aspecifico della copia della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11698 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità della copia cartacea di un documento informatico è inammissibile quando resti aspecifico, non essendo indicati elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura avrebbe dovuto presentare nella versione originale rispetto a quella prodotta in giudizio. L’accertamento operato dal giudice di merito sulla conformità della copia e sulla regolarità della notifica a mezzo pec costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da una doppia decisione conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. Il motivo che tenda a una lettura più favorevole del materiale istruttorio si risolve in una inammissibile rivisitazione del merito, salvo il limite del vizio di violazione di legge.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento afferente a crediti dell’Inail per gli anni 2007-2014, deducendo la tardiva proposizione dell’azione giudiziale ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Il ricorso veniva però dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado, con decisione confermata dalla Corte d’appello, che respingeva le censure sulla titolarità del potere di notifica a mezzo pec in capo all’agente della riscossione, sul difetto di sottoscrizione digitale della cartella e sulla asserita irregolarità del ruolo.
La società ricorreva allora per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 23 CAD e dell’art. 2712 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte territoriale, a fronte del disconoscimento della conformità della copia cartacea all’originale, avrebbe qualificato la cartella notificata a mezzo pec come originale in formato pdf senza che fossero prodotti i files nativi o un loro duplicato su supporto informatico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in via preliminare. La censura, infatti, mirava a ottenere una lettura a sé più favorevole della documentazione e del materiale istruttorio acquisito nel merito, relativamente alla valutazione della copia cartacea della cartella e della documentazione sulla notifica a mezzo pec, oggetto di un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello.
Tale accertamento è di per sé insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una doppia decisione conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. Il vizio dedotto non si traduce quindi in un errore di diritto, ma in una diversa ricostruzione del materiale probatorio, non proponibile con il motivo di violazione di legge.
La Corte ha aggiunto che il motivo sarebbe comunque infondato. Il disconoscimento, per come riportato nel ricorso, è risultato inidoneo perché aspecifico: non erano stati forniti elementi, neppure indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura avrebbe dovuto presentare nella versione originale rispetto a quella prodotta in giudizio.
In tal senso il Collegio ha richiamato i propri precedenti, Cass. n. 28373 del 2024, Cass. n. 26200 del 2024 e Cass. n. 23313 del 2024, dai quali si evince che il disconoscimento deve essere accompagnato dall’indicazione dei profili di difformità del documento, non potendosi risolvere in una contestazione generica della sua conformità.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del solo Inail. Non si è fatto luogo alla liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato al solo fine di litis denuntiatio. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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