Scorrimento delle graduatorie concorsuali non è diritto soggettivo dell’idoneo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20596 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la scelta dell’amministrazione di attingere alla graduatoria degli idonei mediante scorrimento non costituisce un diritto soggettivo dei candidati, ma postula l’esercizio di una discrezionalità della P.A. ove un obbligo in tal senso non sia previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal bando. Alla mobilità va anzi riconosciuta prevalenza rispetto allo scorrimento. L’eventuale illegittimità delle nomine effettuate con modalità alternative non fa sorgere in capo all’idoneo alcun diritto all’assunzione, restando la P.A. libera di una nuova valutazione ex nunc. Sul piano risarcitorio grava su chi agisce la prova dell’illegittimità del comportamento, del nesso causale e dell’esito favorevole del giudizio prognostico.

Il Fatto

La ricorrente, candidata risultata idonea non vincitrice in un concorso per la dirigenza di seconda fascia, posizionata al 103° posto della graduatoria, ha agito dapprima davanti al TAR e poi, in esito alla declinatoria di giurisdizione, davanti al Tribunale di Roma. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle nomine di personale estraneo al concorso intervenute negli anni presso il Ministero, con disapplicazione degli atti e declaratoria del proprio diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento, o in subordine il risarcimento del danno.

Le posizioni contestate erano state coperte mediante mobilità da altra P.A. ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, mobilità dei segretari comunali e provinciali ai sensi della legge n. 311 del 2004 e attribuzione ad interim. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo discrezionale la scelta di non dare corso allo scorrimento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, connessi sul piano logico-giuridico, ed esclude che la sentenza impugnata manchi di motivazione o abbia omesso di pronunciare sugli effetti dell’asserita illegittimità delle nomine. Il giudice d’appello ha negato l’esistenza di un diritto degli idonei allo scorrimento, a fronte dell’obbligo per la P.A. di preferire la mobilità, escludendo così la sussistenza di situazioni giuridiche tutelabili.

Il principio è coerente con la giurisprudenza della S.C., secondo cui la scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento non è diritto soggettivo degli idonei e postula l’esercizio prioritario di una discrezionalità (richiamata Cass. n. 3332 del 2018). La prevalenza della mobilità sullo scorrimento è imposta dall’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 (richiamate Cass. n. 12559 del 2017 e Cass. n. 28568 del 2023).

La Corte affronta poi il punto centrale: dalla disapplicazione o dall’annullamento della nomina di un dirigente pervenuto mediante mobilità, o dal conferimento ad interim, non può derivare alcun diritto all’assunzione per l’idoneo. Alla P.A. resta permessa una nuova valutazione ex nunc, che può concludersi con la scelta di non coprire il posto (richiamata Cass. n. 31427 del 2021) o di coprirlo ancora con modalità diverse, in primis la mobilità; lo scorrimento prevale sul nuovo concorso (richiamate Cass. n. 2316 del 2020 e Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011). Ciò rende superflua ogni questione sull’onere della prova.

Quanto alla pretesa risarcitoria, la Corte la ritiene inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Nel merito, la domanda configura una richiesta di risarcimento per lesione di interesse legittimo pretensivo, che impone la prova dell’illegittimità, del nesso causale e dell’esito favorevole del giudizio prognostico (richiamate Cass., S.U. n. 500 del 1999 e Cons. Stato, ad. plen. n. 7 del 2021). Il nesso è escluso anche sul piano fattuale: la ricorrente è collocata al 103° posto, mentre le assunzioni hanno raggiunto solo il 75° posto.

Non regge neppure la tesi di una graduatoria vigente “nei confronti solo della ricorrente”, poiché lo scorrimento coinvolgerebbe tutti i collocati, a prescindere dalle azioni giudiziali. Il sesto motivo sulle spese è rigettato: la soccombenza va riferita all’esito finale della lite, a nulla rilevando il rigetto di eccezioni processuali (richiamate Cass. n. 18503 del 2014 e Cass., S.U. n. 14989 del 2005). Il ricorso è integralmente disatteso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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