Prova dell’interruzione della prescrizione: il fermo va notificato al contribuente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11701 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri può interrompere la prescrizione dei crediti previdenziali solo se il relativo provvedimento sia stato portato a conoscenza del contribuente mediante notificazione. L’atto interno dell’Istituto assicurativo, che attesti la sola iscrizione del fermo, non è idoneo a provare il perfezionamento e la data della notificazione. Il giudice del merito che ometta di accertare l’avvenuta notificazione viola l’art. 2943 cod. civ. La documentazione estratta dai registri o dagli archivi informatici dell’amministrazione non prova di per sé il perfezionamento del procedimento di notificazione.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione all’intimazione di pagamento recante l’importo di 19.658,74 euro per crediti di natura previdenziale vantati dall’Inps e dall’Inail, oggetto di una serie di cartelle che assumeva non essergli mai state notificate. Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione dei crediti.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione in parte inammissibile, in parte fondata e per il resto la rigettava. La Corte d’appello rigettava il gravame. Restavano controversi due soli crediti Inail, riferiti a cartelle che l’Istituto assumeva notificate. La Corte territoriale riteneva provata l’interruzione della prescrizione mediante l’iscrizione del fermo amministrativo, ritenendo la prova integrata da documenti interni dell’Istituto e non contestata specificamente dal contribuente. Il ricorrente impugnava la sentenza in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2697 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Il contribuente deduce che la Corte d’appello ha attribuito efficacia interruttiva a un atto interno all’Istituto, consistente in una schermata attestante la data di iscrizione del fermo, senza prova della notificazione del provvedimento.

La Corte accoglie il motivo. Il giudice del merito, in violazione dell’art. 2943 cod. civ., ha omesso di accertare se l’iscrizione del fermo amministrativo fosse stata effettivamente notificata al contribuente. L’interruzione della prescrizione presuppone che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario.

Il Collegio rileva che l’atto interno prodotto dall’Inail, proprio perché interno, non è idoneo a confermare che il fermo fosse stato portato a conoscenza del contribuente. Esso non può, dunque, interrompere il termine di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti all’atto impugnato. La schermata video presuppone elementi di fatto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto non contestati.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i registri e gli archivi informatici dell’amministrazione non sono atti idonei a provare il perfezionamento del procedimento di notificazione e la relativa data (Cass. n. 18983/2019 in motivazione; Cass. n. 1302/2018 in motivazione). Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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