Il rifiuto dell’offerta incompleta non costituisce in mora il creditore (Cass. civ. Sez. 2 n. 18617 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta di adempimento che non sia conforme alle opere indicate e agli importi stimati dal consulente tecnico d’ufficio è incompleta e, pertanto, inidonea a costituire in mora il creditore, il cui rifiuto è legittimo. In tema di interpretazione del contratto, per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili; il sindacato non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al merito, né le censure possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. È inammissibile il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che attenga all’omesso esame di un mezzo istruttorio o della consulenza tecnica, e non di un fatto storico.
Il Fatto
La proprietaria di un’area concedeva a una cooperativa l’accesso allo scavo per interventi di consolidamento e bonifica, con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. A fronte dell’inadempimento e dei danni arrecati, la proprietaria proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il rimborso delle spese di ripristino, previo accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, dichiarata la nullità dell’ordinanza di primo grado per violazione del termine minimo a comparire, sanata dalla proposizione dell’appello, confermava nel merito la condanna al pagamento delle somme per il ripristino e per il mancato godimento dell’area. La cooperativa ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. In relazione al primo motivo, concernente la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, ha ricordato che l’interpretazione del giudice di merito, quando sia plausibile, si sottrae al sindacato di legittimità e che il ricorrente, non avendo nemmeno riprodotto il contenuto dell’accordo, non aveva indicato i criteri ermeneutici asseritamente violati.
Quanto al terzo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’offerta di adempimento formulata in corso di causa. La Corte d’appello, con apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, aveva correttamente escluso che l’offerta fosse idonea a costituire in mora la creditrice, essendo incompleta e non conforme alle opere indicate e agli importi stimati dal consulente d’ufficio.
Il quarto motivo, concernente l’omesso esame del raffronto tecnico tra l’offerta e gli obblighi contrattuali, è stato dichiarato inammissibile, poiché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene all’omesso esame di un fatto storico e non di un mezzo istruttorio o della consulenza tecnica. Parimenti inammissibili sono risultati il secondo e il quinto motivo, il primo per genericità, il secondo perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito della congruità dell’offerta.
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Nota della Redazione
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