Progressioni di carriera nelle società a controllo pubblico fuori dal reclutamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18809 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro privati, in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Il divieto di assunzione di nuovo personale e l’obbligo di contenimento della spesa, introdotti dall’art. 18 d.l. n. 112/2008 e poi dall’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, non comportano deroga all’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e non possono essere interpretati nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera. La disciplina del reclutamento, anche tramite il richiamo dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, resta estranea alle progressioni in carriera, con la conseguenza che l’attribuzione di un superiore parametro professionale non è affetta da nullità parziale per violazione dei criteri selettivi propri del lavoro pubblico contrattualizzato.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società di trasporto pubblico, era passata da un’azienda a un’altra in forza di un accordo di scambio di dipendenti; contestualmente al passaggio le era stata attribuita una qualifica superiore. Il giudice di primo grado e, in parziale riforma, la Corte d’appello di Roma avevano accertato la sussistenza di un rapporto subordinato alle dipendenze della società cessionaria, con inquadramento nel parametro originario: la Corte territoriale aveva ritenuto il passaggio una nuova assunzione e l’attribuzione della qualifica superiore adottata in violazione dei criteri selettivi del lavoro pubblico, con conseguente nullità parziale del contratto.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, lamentando tra l’altro l’erronea limitazione degli effetti di un giudicato esterno e la scorretta applicazione delle norme sul reclutamento del personale. La società incorporante ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso sotto un duplice profilo. Sul primo motivo richiama l’orientamento secondo cui il giudicato, anche esterno, va assimilato agli elementi normativi ed è sindacabile per violazione di legge. Il suo ambito operativo copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi.
Nel caso concreto, la domanda di validità del contratto proposta nel giudizio in corso si identifica, nei suoi elementi costitutivi, con quella già formulata nel precedente giudizio: la Corte ne trae l’estensione del giudicato in ordine all’assenza di profili di nullità e di annullabilità del contratto medesimo.
Quanto agli altri motivi, la Corte ricorda che l’art. 18 d.l. n. 112/2008 non comporta deroga all’applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell’art. 2103 cod. civ. In tema di società a controllo pubblico, sviluppando l’orientamento delle Sezioni Unite, il rapporto di lavoro non è disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001, ma dal codice civile e dalle leggi sui rapporti privati, salvo discipline speciali derogatorie.
Da tale premessa discende che la disciplina del reclutamento, dettata dall’art. 18 d.l. n. 112/2008 e poi dall’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.
La sentenza impugnata ha quindi errato sia nel configurare come nuova assunzione il passaggio della lavoratrice, trattandosi di cessione del contratto già accertata con ordinanza passata in giudicato, sia nel ritenere applicabili norme dettate per il reclutamento in una fattispecie di progressione in carriera. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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