Distanze legali e sindacato sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360 (Cass. civ. Sez. II n. 9038 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Ne consegue l’inammissibilità della censura che, pur rubricata come violazione degli artt. 872 e 873 cod. civ., si risolva in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese accertava che l’immobile dei convenuti violava la distanza dal confine con la proprietà degli attori e li condannava a demolire integralmente l’edificio o, in via alternativa, a demolirlo parzialmente fino a raggiungere la distanza legale. Rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento per l’appropriazione di parte della proprietà.
I convenuti proponevano appello. La Corte d’appello di Palermo, dopo aver disposto il rinnovo della CTU, rigettava l’impugnazione, accertando che il retroprospetto dell’edificio si collocava a 4,29 metri dal confine, a fronte dei 5 metri imposti dai regolamenti locali. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione su tre motivi; gli intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cod. civ. e la mancata valutazione della linea del fabbricato, con particolare riguardo alla funzione meramente ornamentale delle sporgenze. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che i ricorrenti affermano esplicitamente di lamentare un vizio di motivazione, ancorché in rubrica richiamino la violazione di legge.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’appello ha motivato in modo sufficiente sia sulla situazione di fatto sia sulle risultanze della consulenza tecnica.
La censura di violazione degli artt. 872 e 873 cod. civ. è quindi inammissibile, risolvendosi nella richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie. Un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità è dato dal difetto di specificità: il ricorso omette di indicare il presupposto stesso della censura, ovvero le dimensioni dell’aggetto dei balconi di cui si duole.
Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 872, 873 e 2933 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ordinato la demolizione dell’intero fabbricato e la ricostruzione a distanza legale. Anche tale motivo è inammissibile: non si confronta con la sentenza impugnata, che già configurava la condanna come demolizione integrale o alternativa demolizione parziale fino alla distanza legale. La Corte d’appello ha del resto interpretato la sentenza appellata come condanna all’arretramento del fabbricato sino alla distanza legale, come richiesto dagli originali attori.
Il terzo motivo, sulla condanna alle spese, è inammissibile perché dipende dall’accoglimento dei motivi già dichiarati inammissibili. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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