Copie delle relate non disconosciute con contestazione specifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32489 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve avvenire mediante una dichiarazione che individui con chiarezza il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Non basta dedurre la mancata produzione degli originali: è necessaria una contestazione specifica. Analogamente, nell’opposizione a cartella esattoriale, l’estraneità dell’indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, dovendo il contribuente allegare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. La difesa dell’agente della riscossione mediante avvocati del libero foro, fuori dai casi in cui la convenzione riserva il patrocinio all’Avvocatura dello Stato, non determina nullità della costituzione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un importo superiore a 230.000 euro, riferita a quindici avvisi di addebito, deducendo la mancata notifica degli atti e l’intervenuta prescrizione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, accertando la ritualità delle notifiche.

La Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava integralmente il gravame. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con cinque motivi, ai quali l’INPS e l’agente della riscossione resistevano con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione a mezzo di avvocati del libero foro. Il motivo è infondato: secondo un orientamento consolidato, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato solo nei casi previsti dalle convenzioni, fatte salve le ipotesi di conflitto o indisponibilità. Nel contenzioso tributario la convenzione esime dal ricorso alla difesa erariale, senza che occorra apposita delibera.

Quanto al disconoscimento delle copie, la Corte rileva che la motivazione della sentenza d’appello è ampia e specifica. Il ricorrente non riporta la formula usata per il disconoscimento né si confronta con la decisione impugnata, riducendosi il motivo a un generico dissenso. La Corte richiama il principio per cui, se il giudice di merito ritiene generiche le circostanze dedotte, non sussiste né violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. né omessa pronuncia.

Sul punto il Collegio ribadisce che non è sufficiente dedurre la mancanza dell’originale quando sia prodotta una copia: occorre una contestazione specifica che evidenzi in modo chiaro il documento e gli aspetti differenziali. Nel caso di specie, il contribuente si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate.

Le censure sulle notifiche a mezzo posta e a mezzo PEC sono giudicate l’una inammissibile, perché non si confronta con la motivazione che ha affermato la ritualità delle notifiche mediante raccomandata, l’altra infondata, poiché l’estraneità dell’indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Il quarto e il quinto motivo, su prescrizione e decadenza, sono inammissibili perché non attingono la motivazione della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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