Espulsione dello straniero e motivazione apparente del giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 6611 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di pace che respinge l’opposizione avverso il decreto di espulsione e il conseguente ordine di trattenimento, motivando su un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato e omettendo l’esame della doglianza di pericolosità sociale, incorre in motivazione apparente e in omesso esame di fatto decisivo. Quando il provvedimento impugnato non è comprensibile nel suo oggetto, la decisione è cassata con rinvio al medesimo giudice, in persona di diverso magistrato, perché esamini i motivi di opposizione. La verifica del vizio motivazionale non può prescindere dall’esatta individuazione dell’atto amministrativo sottoposto al controllo giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non rinnovato alla scadenza. Veniva attinto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, con accompagnamento alla frontiera, e da un conseguente ordine di trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il trattenimento non veniva convalidato dal giudice di pace, che escludeva la pericolosità sociale dello straniero e il pericolo di fuga.

Dimesso dal centro, gli veniva notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il giudice di pace respingeva il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione e l’ordine di trattenimento. Il ricorrente impugnava la pronuncia per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. c) e comma 3, e dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, oltre all’omesso esame del vizio di motivazione del provvedimento espulsivo in punto di pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina l’unico motivo, articolato ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e lo ritiene fondato. Dal ricorso emerge che il ricorrente aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) e 14 del testo unico, e il conseguente ordine di trattenimento emesso dal Questore.

Dall’atto espulsivo prodotto risulta che l’espulsione era disposta per pericolosità sociale dello straniero, desunta da precedenti penali e di polizia. Il trattenimento presso il centro di permanenza non veniva convalidato dal giudice di pace, che riteneva lo straniero non pericoloso e insussistente il pericolo di fuga, non evincibili quei requisiti dalle sentenze di condanna indicate dal Prefetto.

La Corte rileva che nell’ordinanza impugnata il giudice di pace menziona un diverso provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, successivo a quello adottato dal Prefetto e non meglio identificato. In atti risulta invece un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, nel quale si dà atto di un unico provvedimento di espulsione, motivato sulla pericolosità sociale dello straniero.

Non risulta dunque comprensibile la motivazione della pronuncia impugnata, secondo cui lo straniero sarebbe stato attinto da altro provvedimento di espulsione poiché, pur non essendo socialmente pericoloso, aveva violato l’ordine di lasciare il territorio in quanto clandestino. La Corte ravvisa così il vizio denunciato, sia di omesso esame della doglianza sollevata in sede di impugnazione dell’unico provvedimento di espulsione, sia di motivazione apparente, richiamando a supporto Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza è cassata con rinvio al giudice di pace, in persona di diverso magistrato, perché esamini i motivi di opposizione del provvedimento espulsivo impugnato. Il giudice del rinvio provvede anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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