Danno da incendio, ripartizione e insindacabilità del fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 32488 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per incendio, l’accertamento dei fatti, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la determinazione delle quote di responsabilità dei condebitori solidali sono attività riservate al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso che, pur formalmente denunciando la violazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., proponga una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile. Le regole sulla solidarietà passiva consentono al creditore di agire per l’intero contro ciascun debitore, salva la rivalsa nei confronti degli altri. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo conveniva in giudizio un’impresa edile per il risarcimento dei danni provocati dall’incendio del proprio fienile, innescato dalle scintille di una smerigliatrice usata da un operario dell’impresa su un manufatto del fondo confinante. La convenuta eccepiva il concorso colposo del danneggiato e chiamava in causa il proprio assicuratore.

Il Tribunale di Ancona accertava la responsabilità dell’impresa e del proprietario del fondo contiguo, liquidando il danno in favore dell’attore. La Corte di appello di Ancona respingeva il gravame dell’impresa e del suo legale rappresentante, confermando la decisione di primo grado. L’impresa ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., per non avere la Corte territoriale escluso il risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. La Corte di cassazione lo ha dichiarato inammissibile: il mezzo evoca profili di fatto e mira a ottenere un nuovo giudizio di merito, senza confrontarsi con la motivazione d’appello. L’accertamento dei fatti e la scelta delle prove sono attività riservate al giudice del merito.

Il secondo motivo invocava la violazione dell’art. 2055 cod. civ. e delle normative di sicurezza e antincendio, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del terzo corresponsabile o limitare il risarcimento alle sole quote ascrivibili all’impresa. Il motivo è stato giudicato non fondato: la Corte territoriale ha riconosciuto la facoltà di regresso nei confronti del coobbligato solidale per quanto a quest’ultimo ascritto, conformemente all’arresto delle Sezioni Unite n. 13143 del 27 aprile 2022. Le regole sulla solidarietà passiva consentono al creditore di agire per l’intero contro ciascun debitore, salva la rivalsa.

Il terzo e il quarto motivo — motivazione apparente sulla formula di calcolo del danno e violazione degli artt. 2043 e 1223 cod. civ. — sono stati esaminati congiuntamente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va intesa come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione perplessa, restando esclusa la mera insufficienza.

La Corte ha escluso l’apparenza della motivazione: la Corte dorica ha espressamente considerato la questione della formula, spiegando il criterio adottato attraverso la regola della responsabilità solidale e confermando la correttezza dell’accertamento e della liquidazione del danno. Le censure residue sono state dichiarate inammissibili, perché tendenti a introdurre questioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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