Disconoscimento del credito d’imposta con controllo automatizzato ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 5917 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato, l’art. 36-bis, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di ridurre, con procedure automatizzate, i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Il ricorso a tale strumento è legittimo quando il disconoscimento del credito abbia carattere meramente cartolare e non implichi valutazioni, derivando dal riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione. Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, essendo i dati dichiarati acquisiti all’anagrafe tributaria e la dichiarazione nella disponibilità dello stesso contribuente.

Il Fatto

Una società contribuente impugna la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno di imposta 2005. La cartella recupera l’Ires non versata, un credito di imposta per agevolazioni in aree svantaggiate e alcune compensazioni non esposte in dichiarazione. La C.t.p. accoglie integralmente il ricorso, ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura automatizzata.

La C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiara nullo l’atto solo per due voci di recupero e conferma la legittimità delle altre pretese, rilevando che la contribuente non ha provato gli errori materiali dedotti. Propongono ricorso per cassazione entrambe le parti, in via principale e incidentale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la legittimità del ricorso alla procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il disconoscimento del credito di imposta. La Corte esamina congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, che investono profili speculari della stessa questione.

Il Collegio ricorda che la norma prevede espressamente il controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti non derivino da un’attività accertativa o rettificativa, ma emergano dai dati risultanti dalla dichiarazione. Il riferimento è all’art. 36-bis, lett. e), che consente di ridurre i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti.

Su questa linea si collocano le Sezioni Unite n. 17758 del 2016, che ammettono il controllo formale scevro da profili valutativi o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria. Nel solco di tale indirizzo, la Corte richiama Cass. n. 24747 del 2020 e Cass. n. 29582 del 2018, rese proprio in tema di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU.

Nel caso concreto, il disconoscimento nasce da una verifica dei dati indicati dal contribuente negli anni pregressi e dalle incongruenze risultanti. La C.t.r. ha quindi errato nel qualificare come valutativa l’attività dell’Ufficio. Il ricorso incidentale è accolto; il terzo motivo del ricorso principale è rigettato.

Il primo e il secondo motivo, sul recupero dell’Ires, sono infondati: la C.t.r. ha preso in considerazione la ripresa e ha esposto le ragioni della sua legittimità, escludendo l’errore materiale per difetto di prova. La motivazione supera il minimo costituzionale. Il quarto motivo è infondato: grava sul contribuente che ritratta la dichiarazione l’onere di provare il fatto impeditivo, secondo l’art. 2697 cod. civ., principio affermato da Cass. n. 5728 del 2018, Cass. n. 27127 del 2016, Cass. n. 23239 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021. Il quinto motivo è inammissibile, poiché sollecita un riesame delle prove precluso in sede di legittimità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *