Motivazione apparente sulle polizze e inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. civ. Sez. III n. 5915 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale sindacabile in cassazione, la sentenza d’appello che fondi la condanna della compagnia assicuratrice alla manleva su una mera clausola assertiva, limitandosi a un generico “in alternativa” tra due polizze senza chiarire gli effetti e le modalità di incidenza di ciascuna. Il giudice di merito può motivare per relationem aderendo alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, purché l’adesione sia esplicitata. È inammissibile il ricorso incidentale il cui contenuto si risolva in un puro assemblaggio di atti, privo di autosufficienza dei motivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato la compagnia assicuratrice a manlevare il progettista e direttore dei lavori di quanto costui doveva corrispondere al committente, a sua volta condannato a versare all’appaltatrice una somma in conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento del committente.
Il ricorso principale della compagnia impugnava quella pronuncia censurando, tra l’altro, la motivazione resa in ordine alle due polizze invocate. Il progettista e il committente proponevano a loro volta ricorso incidentale, denunciando l’improcedibilità della domanda dell’appaltatrice e la ripartizione delle responsabilità operata dal giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo del ricorso principale, entrambi relativi alla motivazione sulle polizze. Il giudice d’appello si era limitato ad affermare la fondatezza della domanda di manleva, ora sulla base della polizza conclusa ai sensi della c.d. legge Merloni, ora, “in alternativa”, sulla base della polizza professionale, che “ovviamente” coprirebbe tutta l’attività del professionista.
Secondo la Corte si è dinanzi a una motivazione puramente assertiva e pertanto apparente, che nulla specifica in ordine agli effetti delle due polizze e non determina le concrete modalità di incidenza di ciascuna, limitandosi al generico “in alternativa”. L’accoglimento di questi motivi assorbe il secondo e il residuo del terzo. Il ricorso principale è dunque accolto.
Il ricorso incidentale del professionista è dichiarato inammissibile, per la presenza di ventisei pagine di puro assemblaggio, che ne compromettono l’autosufficienza: la Corte richiama sul punto Cass. sez. L n. 26837 del 2020, Cass. sez. 5 n. 8245 del 2018 e Cass. sez. 6-1 n. 22185 del 2015.
Quanto al ricorso incidentale del committente, il primo motivo è rigettato. La Corte conferma che il tentativo di accordo bonario è condizione di procedibilità della domanda, ma la sua mancata attivazione genera un’improcedibilità solo temporanea: decorso il termine di novanta giorni entro cui la pubblica amministrazione deve formulare la proposta, la domanda può essere proposta. Rileva, a monte, la formulazione della proposta, che il ricorrente non ha dedotto di aver presentato. Il secondo motivo è pure rigettato: il giudice di merito può motivare per relationem aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio, come affermato da Cass. sez. 5 n. 11917 del 2021, Cass. sez. 1 n. 15147 del 2018 e Cass. sez. 1 n. 23637 del 2016; la censura, lungi dal denunciare una carenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., veicola una contestazione fattuale.
La sentenza è quindi cassata per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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