Proroga trattenimento straniero e sindacato giudice pace su motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 5916 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il giudice di pace che convalida l’ulteriore proroga del trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento sia quelli dell’espulsione amministrativa. Il provvedimento di convalida non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia senza riprodurne il contenuto e senza spiegare in base a quali concreti elementi siano ritenute sussistenti le condizioni previste dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. A fronte di articolate deduzioni difensive, la clausola di mero stile che richiama le motivazioni della questura integra motivazione apparente e non soddisfa il “minimo costituzionale”.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero soccorso in mare e condotto a Lampedusa, era destinatario di un decreto di espulsione adottato dalla prefettura per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, con contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. La misura era stata convalidata dal Giudice di pace di Torino.
Presentata domanda di protezione internazionale, il trattenimento era stato disposto ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 e convalidato dal Tribunale. Esaurita la fase con provvedimento di diniego, la questura chiese la prima proroga del trattenimento, che il Giudice di pace accolse con provvedimento dell’08.08.2022. Il ricorrente propone ricorso per cassazione, dolendosi del difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato e va accolto. La Corte muove dal principio per cui, in sede di convalida dell’ulteriore proroga del trattenimento, il giudice di pace deve verificare sia i presupposti del trattenimento sia quelli dell’espulsione amministrativa, secondo l’insegnamento di Cass. n. 2826/2023. Il decreto di convalida non può richiamare le informative di polizia senza riprodurne il contenuto, senza spiegare su quali concreti elementi si fondino le condizioni dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio richiama la duplice garanzia: la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è coperta dalla riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost.; la motivazione per relationem è ammissibile, ma non può essere del tutto priva di indicazioni che ne attestino la condivisione, come chiarito da Cass. n. 610/2022.
Nel caso concreto il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, aveva indicato le questioni sottoposte al giudice di merito: la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto del trattenimento e delle proroghe. A fronte di tali articolate prospettazioni, il Giudice di pace ha prorogato il trattenimento con una clausola di mero stile in parte preventivamente predisposta, richiamando integralmente le motivazioni della questura e il verbale dell’udienza.
Tale motivazione è meramente apparente: non prende posizione sui punti sottoposti dalla difesa e non soddisfa il “minimo costituzionale” secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 8053/2014. La Corte ribadisce che il trattenimento dello straniero non allontanabile contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale legittima solo in presenza delle condizioni di legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021; Cass. n. 27939/2019). L’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale non può autorizzare proroghe non ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte; la motivazione deve accertare la specificità dei motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio (Cass. n. 82/2021; Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 15647/2021).
Alla fondatezza del motivo consegue la cassazione senza rinvio, nel merito, del provvedimento impugnato, essendo già decorso il termine perentorio entro cui la proroga doveva essere disposta. Quanto alle spese, poiché la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione di antistatarietà del difensore non costituisce rinuncia implicita al beneficio (Cass. Sez. Un. n. 8561/2021), in caso di soccombenza di un’Amministrazione statale non vi è luogo a regolazione: i compensi vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e, in cassazione senza rinvio, dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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