La domanda subordinata di riduzione del dovuto in appello non è nuova se attiene al quantum (Cass. civ. Sez. Lav n. 17722 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, è ammissibile la domanda subordinata con cui la parte appellante chieda la condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado, ove la riduzione del quantum non comporti alterazione degli elementi identificativi dell’azione, perché il contenuto del provvedimento richiesto in subordine era già intrinsecamente parte della materia del contendere. Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti incontra il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese fatte valere. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può risolversi in una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma postula l’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.
Il Fatto
La lavoratrice aveva proposto ricorso per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e per la condanna della società al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando lo svolgimento della prestazione con orario giornaliero su cinque giorni settimanali e condannando la società al pagamento di una somma. La Corte di Appello, in parziale riforma, aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato ma con una diversa modulazione oraria su due giorni settimanali per il periodo successivo, condannando la società al pagamento di una somma minore, in adesione alla domanda subordinata formulata dalla società appellante nell’atto di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, ritenendo che le censure non cogliessero il decisum. La sentenza impugnata non aveva accertato una riduzione unilaterale dell’orario di lavoro, né una sospensione della prestazione, ma aveva semplicemente ricostruito la diversa modulazione oraria della prestazione sulla base delle emergenze istruttorie. La stessa ricorrente aveva infatti dedotto nell’atto introduttivo di aver osservato un orario di 25 ore settimanali, sicché non era necessaria la prova scritta del rapporto a tempo parziale. Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere dedotta per una erronea valutazione del materiale istruttorio, essendo il libero convincimento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al terzo e al quarto motivo, concernenti l’ammissibilità della domanda subordinata e la determinazione della minor somma, la Corte ha rilevato profili di inammissibilità per la mancata trascrizione degli atti processuali, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e per l’incapacità delle censure di cogliere il decisum. La Corte territoriale aveva correttamente escluso un mutamento sostanziale degli elementi identificativi della domanda, considerando che la richiesta di pagamento di una somma inferiore era già intrinsecamente parte della materia del contendere e costituiva prerogativa dell’appellante fissare i confini del devoluto.
La Corte ha inoltre chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrare i fatti nella esatta disciplina giuridica incontra il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione. Nella specie, la Corte di Appello, senza modificare i fatti costitutivi della domanda, aveva riconosciuto alla lavoratrice differenze retributive in misura minore rispetto a quelle richieste, operando una scelta conforme ai principi di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.