Disconoscimento della scrittura privata e rilievi alla c.t.u. in appello (Cass. civ. Sez. I n. 7356 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata, compiuto con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e riferito anche al documento prodotto in fotocopia, è tempestivo e non può essere dichiarato tardivo, perché il thema del disconoscimento è già introdotto nel giudizio di primo grado. La convenzione di interessi ultralegali soddisfa il requisito di determinatezza dell’art. 1284, comma 3, cod. civ. anche quando non rechi l’indicazione in cifra del tasso, purché richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili: il riferimento al prime rate ABI integra tali condizioni. Infine, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, se non integrano eccezioni di nullità del procedimento, costituiscono argomentazioni difensive proponibili per la prima volta nella comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale aveva intrattenuto con una banca un rapporto di conto corrente, garantito da fideiussione rilasciata da altri soggetti. Gli attori hanno allegato l’illegittimo addebito di interessi capitalizzati, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto e «giorni valuta». Al primo giudizio è stata riunita l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore del conto.

Il Tribunale ha riconosciuto il credito della banca, revocando il decreto opposto, e ha poi condannato gli attori al pagamento della somma risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di appello di Messina ha respinto i gravami. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investiva la validità della clausola che fissa il tasso debitore nel prime rate ABI maggiorato di una percentuale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la convenzione sugli interessi ultralegali è valida quando, pur senza indicare in cifra il tasso, richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso. Il riferimento al prime rate ABI integra tali condizioni, anche nella vigenza dell’art. 117, comma 4, t.u.b. Il motivo è stato rigettato.

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte di merito aveva negato che il disconoscimento della sottoscrizione fosse stato proposto nel termine dell’art. 215, comma 2, cod. proc. civ., richiedendo specificità e determinatezza dell’impugnazione. La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata reca argomentazioni non coerenti e che l’unico dato processuale riferito alla vicenda è la pretesa tardività del disconoscimento, smentita dal contenuto della deduzione svolta nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla confessione giudiziale asseritamente contenuta in una comparsa di risposta non sottoscritta dalla parte, la Corte ha ricordato che le ammissioni contenute in scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili. La doglianza sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile quando si limiti a censurare la valutazione delle prove. Parimenti inammissibili, per novità, le censure sulla rinuncia preventiva all’eccezione di cui all’art. 1956 cod. civ. e sulla decadenza ex art. 1957 cod. civ., per difetto di autosufficienza del ricorso.

Il quarto motivo, sulla nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale, è stato dichiarato inammissibile: l’accertamento della nullità implica indagini di fatto non compiute dal giudice di merito, e nel giudizio di cassazione non possono prospettersi nuove questioni, neppure se rilevabili d’ufficio.

Il quinto motivo è stato accolto. La Corte di appello aveva ritenuto tardivi i rilievi alla consulenza tecnica. Richiamando le Sezioni Unite n. 5624 del 2022, il Collegio ha affermato che le contestazioni alla c.t.u., ove non integrino eccezioni di nullità, sono argomentazioni difensive formulabili per la prima volta nella comparsa conclusionale e in appello, se riferite all’attendibilità delle risultanze e volte a sollecitare il potere valutativo del giudice. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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