Elezione domicilio contrattuale non vale come domicilio ex art 141 cpc (Cass. civ. Sez. I n. 7358 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, nel contratto, del luogo di residenza di una delle parti non integra una elezione di domicilio agli effetti dell’art. 141 c.p.c., che presuppone la nomina di un domiciliatario terzo, distinto dal dichiarante. Le parti non possono attribuire alla mera indicazione di residenza la sostanza dell’elezione di domicilio, conferendo validità a una notificazione eseguita in un luogo dal quale il destinatario si sia definitivamente allontanato. In tale ipotesi difetta il presupposto della notificazione presso il domicilio eletto e non opera l’art. 139 c.p.c., con conseguente nullità della notifica.

Il Fatto

Una società finanziaria impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita nei confronti della controparte presso l’indirizzo indicato nel contratto stipulato tra le parti.

La notifica era stata effettuata in un luogo che la destinataria aveva pacificamente lasciato. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente deduce violazione dell’art. 47 c.c. e degli artt. 141 e 139 c.p.c., invocando anche la regola della buona fede nell’esecuzione del contratto. La controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., reputando condivisibili le argomentazioni ivi svolte e rilevando che esse non sono state oggetto di rilievi critici da parte della ricorrente.

Il passaggio decisivo è la qualificazione della clausola contrattuale. L’art. 141 c.p.c. disciplina la notifica «a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio». Nel caso concreto la controricorrente non aveva eletto domicilio presso alcuno, ma si era limitata a dichiarare la propria residenza nell’indirizzo poi utilizzato per il recapito dell’atto.

La Corte esclude che la qualificazione contrattuale possa prevalere sulla sostanza dell’istituto. Le parti non hanno il potere di mutare la natura degli istituti giuridici, assimilando la notifica presso il domicilio eletto alla notifica presso la residenza dichiarata e attribuendo così efficacia preventiva a una notificazione eseguita in un luogo abbandonato dal destinatario.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indicazione del domicilio nel contratto non dà luogo a elezione di domicilio ex art. 141 c.p.c. (Cass. n. 2129 del 1978) e l’elezione deve contenere, oltre alla dichiarazione di domicilio, anche l’indicazione della persona del domiciliatario (Cass. n. 5677 del 1981; Cass. n. 2096 del 1969).

Le ulteriori censure restano assorbite, poiché fondate sull’erroneo presupposto che nel contratto fosse stata operata una valida elezione di domicilio. Neppure la mancata comunicazione del mutamento di residenza può rendere efficace una notificazione che, per non essere stata eseguita presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, tale non è. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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