Istruzioni Banca d’Italia vincolanti per il tasso soglia degli interessi moratori (Cass. civ. Sez. I n. 1587 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, emanate ai sensi della legge n. 108/1996, hanno natura di norme tecniche autorizzate, integrative della norma primaria sotto il profilo tecnico, e sono pertanto vincolanti per le banche e gli intermediari. Il vaglio di usurarietà degli interessi moratori va compiuto autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, senza sommare le due voci. Ai fini della determinazione della soglia usuraria applicabile agli interessi moratori è sufficiente sommare al tasso soglia dei corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996. Il piano di ammortamento c.d. alla francese non integra di per sé anatocismo, poiché la capitalizzazione composta opera sul capitale residuo e non su interessi già scaduti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con una banca un contratto di mutuo e, convenendo l’istituto in giudizio, aveva chiesto accertarsi l’usurarietà dei tassi applicati. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione, dichiarando inammissibili per difetto di specificità alcuni motivi di gravame e disattendendo nel merito le censure su interessi moratori e ammortamento.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ai quali la banca ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha sviluppato alcun confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a considerazioni di principio, con conseguente difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Il secondo motivo, relativo alla pretesa usurarietà dei tassi e al valore delle Istruzioni della Banca d’Italia, è stato disatteso. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui le Istruzioni hanno funzione normativa: la Banca d’Italia accerta trimestralmente i tassi correnti sul mercato per determinare il TEGM, e la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando si ponga “fuori mercato”.

La Corte ha poi ribadito che, a mente dell’art. 1, comma 1, legge n. 108/1996, il Ministro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni rispondono all’esigenza di disporre di dati omogenei e hanno natura di norme tecniche autorizzate, richiamate dai decreti ministeriali che ne impongono l’osservanza per il calcolo del tasso soglia.

Il terzo motivo, incentrato sul mancato espletamento della CTU, è stato dichiarato inammissibile: la consulenza tecnica è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo l’onere di motivazione.

Il quarto motivo, sull’effetto anatocistico del piano alla francese, è stato parimenti respinto. La Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 15130 del 2024, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento non determina nullità parziale del contratto. Nella dinamica fisiologica del rapporto, la capitalizzazione composta opera sul capitale residuo e gli interessi scaduti non generano ulteriori interessi.

Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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