Censure processuali e sindacato sul merito nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17506 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e può procedere all’esame diretto degli atti, ma il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare nel ricorso i fatti processuali posti a base del vizio, indicando altresì il concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa. Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è ridotto al minimo costituzionale e sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. La produzione documentale volta a contrastare l’eccezione di avvenuto pagamento del convenuto costituisce prova contraria, non nuova domanda, e non integra ultrapetizione, attenendo al probatum circa l’insussistenza di eventi estintivi della pretesa creditoria.
Il Fatto
Una donna conveniva in giudizio l’ex convivente per ottenere la restituzione di una somma di denaro che asseriva di avergli prestato, tramite assegni, per aiutarlo a risanare i debiti della sua impresa edile. Il convenuto negava di aver ricevuto le somme con l’accordo di restituirle e deduceva di aver a sua volta versato alla donna importi pari o superiori a quelli pretesi, sia tramite assegni sia in contanti. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 36.354,00. La Corte d’Appello, adita dall’uomo, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’uomo proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la donna resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso seguendo un ordine logico, trattando per primo il quarto motivo in quanto di priorità logico-giuridica. Con tale censura, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma del 2012, è circoscritto alle sole anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile e motivazione perplessa. Nella specie, i giudici di merito avevano spiegato il calcolo aritmetico delle somme versate dalle parti e la Corte ha ritenuto la motivazione idonea a far conoscere il ragionamento seguito.
Il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che, pur essendo giudice del fatto processuale in caso di error in procedendo, il ricorrente deve comunque specificare i fatti processuali alla base del vizio e indicare il concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa. Nella specie, il ricorrente non aveva chiarito quale pregiudizio fosse derivato dalla dedotta inidoneità della motivazione della sentenza di primo grado, considerato che la Corte di merito aveva comunque riesaminato il compendio probatorio.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l’ultrapetizione, sostenendo che la Corte d’Appello aveva esteso la pronuncia a una somma non richiesta in primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui il giudice d’appello non viola il tantum devolutum quantum appellatum quando fonda la decisione su ragioni in diretta connessione con le censure proposte. La produzione documentale attestante ulteriori versamenti, depositata con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., è stata qualificata come prova contraria alle deduzioni difensive del convenuto, il quale aveva eccepito di aver versato somme a sua volta: spetta al creditore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., provare le condizioni per l’imputazione del pagamento a estinzione del credito azionato.
Infine, il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è stato dichiarato infondato. La Suprema Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando l’onere della prova sia stato attribuito alla parte diversa da quella gravata. In caso di doppia conforme, inoltre, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni, onere rimasto inadempiuto. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
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Nota della Redazione
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