Il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori non rileva per il tasso soglia (Cass. civ. Sez. 1 n. 12114 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non si procede al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono: corrispettiva per i primi, di penale per l’inadempimento per i secondi. È pertanto necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove o che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società e i suoi garanti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito per un importo complessivo di circa ottocentoquarantaduemila euro, relativo al saldo debitore di un conto corrente e al residuo di un mutuo fondiario. Gli opponenti deducevano l’incertezza del credito, l’indebita applicazione dell’anatocismo, il superamento del tasso soglia, la natura indebita di alcune spese e l’abuso del diritto per la revoca delle linee di credito, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo legittimato il creditore intervenuto in virtù della cessione del credito pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Corte d’Appello di Trento rigettava l’appello, dichiarando inammissibili per novità e genericità diverse censure e confermando la legittimità dell’anatocismo in ragione della specifica pattuizione contrattuale. Avverso tale sentenza gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso l’inammissibilità delle censure articolate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in virtù dell’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., nonché l’inammissibilità del vizio di motivazione che non trasmodi nella violazione del “minimo costituzionale”, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Quanto al primo motivo, relativo alla legittimazione attiva del cessionario, la Corte ha rilevato che la censura non deduce una violazione di legge ma una erronea ricostruzione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, insindacabile nel giudizio di legittimità. La questione è stata altresì ritenuta coperta dal giudicato interno formatosi in primo grado.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato il principio per cui, ai fini della determinazione del tasso soglia, non si cumulano materialmente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, dovendosi procedere al calcolo separato della loro incidenza. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 19597 del 2020 e successive conformi.
Il terzo motivo, concernente l’anatocismo, è stato ritenuto inammissibile per mancata censura della ratio decidendi, avendo la sentenza impugnata applicato l’art. 120, comma 2, TUB nella versione anteriore alla novella dell’art. 17-bis d.l. n. 18/2016 sino al 1° ottobre 2016 e, per il successivo periodo, la delibera CICR del 3 agosto 2016. Il quarto e il quinto motivo, attinenti alla valutazione delle prove, sono stati dichiarati inammissibili, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito. Il sesto e il settimo motivo sono risultati inammissibili per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte d’Appello fondato il rigetto sulla genericità delle contestazioni ex art. 342 cod. proc. civ. e sul principio di soccombenza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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