Disconoscimento del telefax e prova del credito verso l’ente pubblico (Cass. civ. Sez. III n. 8190 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata prodotta contro un ente pubblico può essere compiuto dall’organo preposto all’espressione della volontà dell’ente, senza che allo stesso debba prestare adesione o conferma la persona fisica che in esso si immedesima. Il riconoscimento tacito ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento provenga dalla parte contro cui è prodotto o da un soggetto che la rappresenti per procura o per rapporto organico. Il credito verso la pubblica amministrazione non può essere provato per presunzioni, poiché l’impegno di spesa richiede sempre la forma scritta, con conseguente nullità del contratto concluso in violazione delle norme di contabilità. La condanna alle spese resta ancorata alla regola della soccombenza, salvo che ricorrano i presupposti della compensazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il compenso di un concerto svolto in favore di un ente pubblico, fondato su un telefax asseritamente sottoscritto dal sindaco. L’ente propose opposizione e il Tribunale, con sentenza, revocò il monitorio condannando l’amministrazione al pagamento di una somma persino maggiore di quella ingiunta.

L’ente impugnò la decisione e la Corte d’appello, nel ricostituito contraddittorio, accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo, rilevando che il telefax era stato disconosciuto dall’organo preposto all’espressione della volontà dell’ente e non costituiva prova adeguata del credito. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, cui l’ente ha risposto con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile: a fronte di una prima notifica nulla, la società si è prontamente attivata per la ripresa del procedimento notificatorio, con la conseguenza che la notifica del ricorso, effettuata il 22/07/2022 a fronte della notifica della sentenza compiutasi il 27/05/2022, è tempestiva, in coerenza con il precedente Cass. n. 5663 del 09.03.2018.

Nel merito, il primo e il secondo motivo, scrutinati congiuntamente perché connessi, sono stati dichiarati infondati. La Corte d’appello ha pronunciato su quanto devolutole e ha affermato che il telefax non poteva essere considerato prova adeguata del credito, essendo stato disconosciuto dall’organo preposto all’espressione della volontà dell’ente. Non è necessario, in coerenza con la giurisprudenza della Corte (Cass. del 19/07/2004, Rv. 576110), il disconoscimento da parte della stessa persona fisica che rappresenta l’ente.

Il disconoscimento della scrittura privata e il correlativo riconoscimento tacito ex art. 215 cod. proc. civ. presuppongono, infatti, che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa o da un soggetto che la rappresenti, per procura o per rapporto organico. Trattandosi di persona giuridica, e potendosi ritenere la conclusione valida anche per un ente pubblico, il disconoscimento opera senza che debba prestarvi adesione il soggetto persona fisica che nell’ente si immedesima quale suo organo.

La Corte ha poi rilevato che la società non aveva chiesto la verificazione del telefax, circostanza affermata dalla sentenza territoriale e non sottoposta a idonea censura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla pretesa illegittimità della condanna alle spese in conseguenza dell’auspicato diverso esito della lite, risolvendosi in un autentico “non motivo”, e infondato quanto alla compensazione: la decisione sulle spese è discrezionale e deve essere espressamente e specificamente motivata, con individuazione dei presupposti, che nella specie non ricorrono secondo l’orientamento della Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 07.03.2018.

Il quarto motivo è infondato. In presenza del disconoscimento del documento su cui si sarebbe potuta fondare la pretesa creditoria, l’obbligazione di un ente pubblico non può mai provarsi per presunzioni od altri elementi, occorrendo sempre la forma scritta per l’impegno di spesa (tra le molte, Cass. n. 5480 del 29.02.2024, Rv. 670225). È inconferente il richiamo ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che non possono supplire alla prova della prestazione e del contratto. Le norme sulla contabilità pubblica comportano la nullità del contratto concluso in loro inosservanza, né risulta esperita azione di indebito arricchimento, ogni questione sul punto essendo stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 1284 del 2025. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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