Sopravvenuta carenza di interesse e contributo unificato non dovuto (Cass. civ. Sez. V n. 8194 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni tributarie, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determinata dallo sgravio integrale in autotutela delle partite di ruolo oggetto di causa, comporta la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. Tale inammissibilità, avendo origine da un evento successivo e non da un vizio originario del gravame, non integra il presupposto per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per il ricorso. La finalità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è infatti quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché il meccanismo sanzionatorio opera solo quando l’inammissibilità sia originaria e riveli un accesso meramente strumentale e defatigante al giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una controversia in materia di imposta di registro e benefici prima casa. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione emessi dall’Amministrazione finanziaria, sostenendo la sussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione.

Con una precedente ordinanza di annullamento, la Suprema Corte aveva censurato la decisione della C.T.R. del Lazio, che aveva escluso il beneficio sul rilievo della mancata prova del trasferimento della residenza nei termini di legge. In sede di rinvio era stato onerato il giudice di merito di verificare l’eventuale inevitabilità e imprevedibilità del ritardo imputabile all’inerzia della pubblica amministrazione nel rilascio delle certificazioni. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, pronunziando in sede di rinvio, aveva però nuovamente accolto l’appello dell’Amministrazione e rigettato il ricorso originario dei contribuenti. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità i ricorrenti, con memoria, hanno rappresentato che l’Agenzia della riscossione aveva comunicato lo sgravio integrale in autotutela delle partite di ruolo di cui agli avvisi di liquidazione oggetto di causa, chiedendo conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Corte, preso atto dell’intervenuto sgravio e di quanto dedotto dalla parte ricorrente, ha qualificato l’effetto processuale in termini di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato per tale ragione l’inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate, con giustificazione espressa nella natura della pronunzia.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo in misura pari a quello dovuto per il ricorso. Muovendo dalla lettura dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio ha individuato la finalità della norma nell’esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Su questa base ha affermato che il meccanismo, lato sensu sanzionatorio, trova applicazione in presenza di una inammissibilità originaria del gravame, e non quando l’inammissibilità derivi da eventi sopravvenuti, come nel caso di specie. Tali evenienze, ha precisato la Corte, non denotano un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione. Il principio è stato ricondotto al conforto di un precedente specifico, Cass. n. 1950/2023, richiamato tra le molte pronunzie conformi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *