La discrezionalità della sanzione disciplinare sfugge al sindacato salvo abnormità (TAR Piemonte n. 1487 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni in ordine al rilievo e alla gravità dell’infrazione disciplinare, nonché alla tipologia e al quantum della sanzione, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il controllo è ammesso nei soli limiti dell’abnormità o della manifesta illogicità della determinazione rispetto alle risultanze dell’istruttoria. Il percorso istruttorio è immune da vizi quando l’incolpato sia stato messo in condizione di difendersi e le sue giustificazioni, pur non escludenti la responsabilità, siano state valutate ai fini della quantificazione della sanzione. L’inesperienza professionale non elide l’osservanza degli ordini di servizio, la cui violazione integra la grave negligenza anche a prescindere dall’esperienza maturata.
Il Fatto
Il ricorrente è un agente di polizia penitenziaria, assegnato dopo un corso semestrale a un istituto penitenziario e addetto al presidio della rotonda matricola. Gli viene contestato di aver lasciato uscire dal cancello un detenuto, non accompagnato dal personale addetto, dando credito alla sua asserzione di essere stato scarcerato. Il detenuto veniva poi bloccato e ricondotto all’interno da altro personale.
All’esito dell’inchiesta disciplinare, il Consiglio Regionale di Disciplina, valutata la scarsa esperienza professionale dell’incolpato, proponeva la pena pecuniaria nella misura minima di un trentesimo di mensilità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f) e g), d.lgs. n. 449/1992. Il Provveditore regionale, conformandosi, irrogava la sanzione. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, nessun difetto di istruttoria è ravvisabile: il funzionario incaricato ha contestato gli addebiti, l’incolpato ha presentato memoria ammettendo l’errore e imputandolo alla poca esperienza, e il Consiglio ha tenuto conto delle giustificazioni. Il fatto è pacifico: l’agente ha consentito al detenuto di superare lo sbarramento che era chiamato a presidiare, senza operare alcuna verifica.
La Corte sottolinea che l’inesperienza è stata effettivamente valorizzata, con applicazione della sanzione minima. Tuttavia il neo agente aveva comunque frequentato un corso teorico-pratico e il tirocinio, risultando idoneo al servizio. L’ordine di servizio imponeva di accertare la legittimità dei movimenti e di prestare accortezza nell’identificazione di chi chiedeva il transito in uscita. La sua osservanza prescinde dall’esperienza professionale.
Sul secondo motivo, relativo alla proporzionalità, il Collegio richiama la costante giurisprudenza: le valutazioni su gravità dell’infrazione e quantum della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo il caso di determinazione abnorme o illogica rispetto alle risultanze istruttorie (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 2379 del 2025 e Cons. Stato, Sez. I, n. 110 del 2024).
Nel caso concreto tale ipotesi non ricorre. Il Consiglio e il Provveditore hanno applicato la sanzione nel minimo edittale, valorizzando la scarsa esperienza a fronte della negligenza grave, potenzialmente foriera di conseguenze rilevantissime. Il detenuto aveva già guadagnato l’uscita nell’area esterna e avrebbe raggiunto la strada se non fosse stato tempestivamente bloccato. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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