Silenzio della Questura sul permesso di soggiorno e diniego di indennizzo (TAR Piemonte n. 1489 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione la disciplina della legge n. 241/1990 in tema di durata dei procedimenti non trova applicazione automatica, ma la durata ragionevole del procedimento e il divieto del suo aggravamento costituiscono principio generale immanente all’ordinamento. Deve pertanto ritenersi applicabile un termine procedimentale di 180 giorni, di natura ordinatoria, oltre il quale il silenzio serbato dall’amministrazione è illegittimo. L’art. 2 bis della legge n. 241/1990 non configura un’ipotesi di risarcimento automatico: l’indennizzo del secondo comma presuppone l’attivazione del potere sostitutivo, mentre il primo comma resta soggetto alla disciplina della tutela aquiliana, con onere di provare il nesso causale e un danno concretamente apprezzabile, che non è in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente depositava in data 3.4.2025 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In data 21.7.2025 le veniva notificato un preavviso di rigetto, fondato su un asserito difetto di convivenza con il coniuge italiano; la ricorrente presentava memoria difensiva.

Formatasi l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente inviava diffida via PEC in data 17.2.2026 per ottenere la conclusione del procedimento. Permanente il silenzio, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, lamentando la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 97 Cost., e chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile e l’inerzia persisteva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa, pacifica, che la ricorrente ha avviato il procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno sin dall’aprile 2025 e che, in assenza di diverse indicazioni della parte pubblica, il titolo non risulta tuttora rilasciato. Il procedimento è quindi in fieri da oltre un anno.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che i procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza seguono binari normativi svincolati dall’ordinario sistema dei termini della legge n. 241/1990, rispondendo a logiche organizzative non conciliabili con tale sistema. Ciò nonostante, ferma la natura ordinatoria del termine previsto dalla normativa pertinente, si è ritenuto applicabile un termine procedimentale di 180 giorni, in quanto la durata ragionevole e il non aggravamento del procedimento costituiscono principio generale dell’ordinamento (Cons. Stato, Sezione III, sentenza 9 maggio 2022, n. 3578).

Nel caso di specie tale termine risulta decorso. Il Tribunale accoglie pertanto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riservando la nomina del commissario ad acta all’ipotesi di ulteriore inerzia.

Quanto alla domanda di risarcimento fondata sull’art. 2 bis della legge n. 241/1990, il Collegio ne respinge la lettura come ipotesi risarcitoria automatica. Il secondo comma delinea una fattispecie indennitaria subordinata all’attivazione del potere sostitutivo, in mancanza del quale non si realizzano neppure i presupposti per valutarne l’applicazione (TAR Piemonte, Sezione I, n. 1225/2026). Il primo comma, che pure configura un’ipotesi risarcitoria, non si sottrae alla disciplina ordinaria della tutela aquiliana: occorre la prova del nesso causale e di un danno concretamente apprezzabile, che non è in re ipsa. La ricorrente non allega danni concreti, e la domanda è respinta.

Le spese seguono la soccombenza principale in tema di silenzio; considerata la seria inerzia della parte pubblica a fronte delle iniziative di parte, il Ministero dell’Interno è condannato a corrispondere le spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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