Diffida ambientale ex art. 244 e responsabilità del detentore degli impianti (TAR Piemonte n. 1496 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del principio tempus regit actum, la legittimità della diffida va valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale e non a quella applicabile all’avvio del procedimento, poiché il d.lgs. 152/2006 trova immediata applicazione nei procedimenti ancora in itinere. La provincia competente può fondare la diffida su presunzioni semplici, purché sorrette da indizi plausibili quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati; l’accertamento del nesso causale segue il criterio del “più probabile che non”. Il soggetto che ha detenuto gli impianti e ha abbandonato l’attività di messa in sicurezza non può liberarsi dalle obbligazioni ambientali volontariamente assunte, neppure se privo di responsabilità per l’inquinamento. L’art. 244 richiede che il comune sia “sentito”, non l’acquisizione di un parere formale.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna la determinazione con cui la Città Metropolitana l’ha diffidata, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, ad attivare le procedure di bonifica di un sito industriale contaminato da oli lubrificanti e da taglio. Il provvedimento la identifica quale responsabile della contaminazione, ricostruendone la storia produttiva e i numerosi passaggi di proprietà e di detenzione dell’insediamento.
La ricorrente deduce l’incompetenza assoluta dell’ente, l’obsolescenza dell’istruttoria, l’omesso parere del comune e l’indeterminatezza dell’oggetto della diffida, chiedendo l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di incompetenza. Il procedimento, avviato sotto la vigenza del d.lgs. 22/1997, è proseguito senza concludersi; la diffida impugnata si fonda sui presupposti dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, che attribuisce la potestà alla provincia. In applicazione del principio tempus regit actum, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei procedimenti ancora in itinere: rileva la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, non quella applicabile all’avvio.
Priva di pregio è anche la censura sull’asserita obsolescenza dell’istruttoria. La ricostruzione amministrativa attinge al corredo documentale predisposto dalla stessa ricorrente, alle valutazioni di ARPA e agli apporti della proprietà, consentendo una progressiva comprensione del fenomeno inquinante. Il mancato aggiornamento dei rilievi tecnici non vizia l’istruttoria, poiché la ricorrente non prova il rientro dell’inquinamento al di sotto dei parametri di legge.
Il Tribunale richiama il criterio del “più probabile che non” e la nozione di causa come aumento del rischio elaborata dalla giurisprudenza europea: l’amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici, purché supportate da indizi plausibili. Valorizza il ruolo assunto dalla ricorrente dopo il 1988, quando è divenuta detentrice dell’intero compendio, e il suo intervento sugli impianti in sede di riorganizzazione dei layout produttivi.
Sul versante processuale, la doglianza sull’omesso coinvolgimento del comune è respinta: l’art. 244 richiede che il comune sia “sentito”, non che esprima un parere formale, e l’ente locale ha comunque partecipato alla fase istruttoria. La ricorrente, infine, non avrebbe potuto liberarsi dalle obbligazioni ambientali volontariamente assunte abbandonando l’attività di messa in sicurezza prima del compimento.
Nota della Redazione
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