Minimale contributivo e orario normale: la contribuzione non segue l’orario concordato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12974 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore al minimale contributivo, cioè alla retribuzione che ai lavoratori del settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola esprime il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, con la conseguenza che l’obbligo contributivo può essere parametrato a un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Il principio opera anche con riguardo all’orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale se superiore. Non è dunque consentito ai datori di lavoro modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario concordato con i dipendenti, salvo che la riduzione della prestazione derivi da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo.

Il Fatto

Una cooperativa sociale aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Vercelli avverso un verbale di accertamento dell’INPS, con il quale l’Istituto aveva contestato un debito contributivo. La contestazione muoveva dal rilievo che, in periodi nei quali la prestazione lavorativa era stata svolta con orario ridotto rispetto a quello ordinario, la cooperativa aveva versato la contribuzione sulla retribuzione corrisposta e non su quella piena, come invece preteso dall’ente previdenziale.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione. La cooperativa ha quindi impugnato la sentenza di appello in Cassazione, articolando sei motivi di ricorso. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente deducceva la nullità della sentenza per la declaratoria di inammissibilità del primo e del terzo motivo di appello, è stato giudicato inammissibile. Il motivo, pur censurando l’erroneità di quella declaratoria, non aveva trascritto né l’atto di appello né, neppure in stralcio, il ricorso di primo grado e la statuizione del primo giudice. Il Collegio ha quindi richiamato il principio di necessaria autosufficienza del ricorso, da verificare anche in caso di denuncia di errores in procedendo, precisando che l’autosufficienza va interpretata in maniera elastica e senza eccessivo formalismo, ma che nella specie le censure non consentivano una chiara e completa cognizione dei fatti.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché diretti a contestare la determinazione della base imponibile, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo non può essere inferiore al minimale contributivo, regola espressione dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva.

Su questo punto la Corte ha ribadito che l’obbligazione contributiva è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività. Essa rimane dovuta nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza o sospensione della prestazione che siano frutto di un accordo tra le parti e di una libera scelta del datore di lavoro, e non di ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi o cassa integrazione. Non ogni alterazione del sinallagma retributivo rileva dunque ai fini della commisurazione dell’obbligazione contributiva.

Quanto alla censura sulla pretesa natura consensuale delle riduzioni di orario, la Corte ha osservato che la sentenza di appello aveva motivato evidenziando che dalle prove documentali e testimoniali non era emersa la sussistenza di alcun accordo, e tale ratio non era stata attinta dalle censure.

Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confronta con la decisione fondata sull’inderogabilità del minimale contributivo. Il richiamo agli art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stato ritenuto non pertinente: la violazione dell’art. 116 è configurabile solo quando il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile, mentre la violazione dell’art. 2697 è denunciabile in legittimità solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata.

Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, in quanto la ricorrente si doleva dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’INPS. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *