Disdetta accordi aziendali e buona fede nella condotta datoriale successiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27735 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disdetta unilaterale di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non leda i diritti quesiti e la retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. La verifica del rispetto della buona fede ex art. 1375 c.c. non può essere estesa a una condotta datoriale successiva, frutto di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per farne derivare l’illegittimità della disdetta a monte. La reintroduzione parziale degli emolumenti in favore dei soli lavoratori aderenti non è di per sé sintomo di preordinazione datoriale, in mancanza di allegazione e prova di un disegno risalente all’epoca della disdetta volto a discriminare chi non rinunci alle pretese giudiziarie. È nulla per ultrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda limitata all’illegittimità della revoca e al pagamento degli emolumenti, disponga l’applicazione generalizzata dell’accordo aziendale successivo.

Il Fatto

Alcuni lavoratori di una società di trasporto pubblico chiedevano il ripristino del trattamento economico previsto da accordi aziendali risalenti al 1983, 1992 e 1994, disdettati dalla datrice di lavoro con effetto dal 4.8.2014. La disdetta aveva comportato il venir meno dell’orario di 36 ore settimanali e il ritorno all’orario di 39 ore del contratto collettivo nazionale, senza aumento proporzionale della retribuzione.

Due distinte controversie, decise dalla Corte d’appello di Genova con le sentenze n. 466/2019 e n. 524/2019, accoglievano in parte le domande dei lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe; i lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale nella seconda. La Corte ha disposto la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato in tema di disdetta degli accordi aziendali a tempo indeterminato: il contratto collettivo senza termine non può vincolare per sempre le parti, poiché il recesso unilaterale è causa estintiva ordinaria di ogni rapporto di durata a tempo indeterminato, come affermato da Cass. n. 19351 del 2007, n. 18548 del 2009, n. 24533 del 2013, n. 24268 del 2013 e n. 23105 del 2019.

La Corte d’appello aveva accertato che la disdetta non aveva leso i diritti quesiti né pregiudicato l’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. Ha però ritenuto la disdetta contraria a buona fede per la complessiva condotta datoriale, incentrata sulla reintroduzione selettiva degli emolumenti disdettati in favore dei soli lavoratori aderenti all’accordo del 23.2.2015.

La Cassazione censura questo passaggio come falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. La revoca parziale e progressiva della disdetta non è avvenuta per iniziativa unilaterale della società, ma all’esito di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di cui la stessa sentenza dà atto. La decisione impugnata fa derivare l’illegittimità della disdetta del 2014 da una condotta successiva, senza considerare l’intervallo temporale intercorso e quanto nel frattempo accaduto, e senza ipotizzare alcuna preordinazione datoriale risalente all’epoca della disdetta volta a provocare un trattamento differenziato ai danni dei lavoratori non disposti a rinunciare alle pretese giudiziarie.

La sentenza è inoltre nulla per ultrapetizione. La Corte territoriale ha disposto l’applicazione generalizzata dell’accordo del 23.2.2015, ma la domanda dei lavoratori era limitata alla declaratoria di illegittimità della revoca unilaterale e alla condanna al pagamento degli emolumenti previsti dai disdettati accordi. L’applicazione generalizzata è stata sancita a prescindere da una domanda in tal senso e da qualsiasi valutazione sulla legittimità della clausola dell’art. 13 dell’accordo.

Il ricorso incidentale dei lavoratori, che qualificava come diritto quesito il corrispettivo delle mansioni ordinarie e delle indennità percepite, è respinto. La Corte ribadisce che sono intangibili solo le situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese, non la mera aspettativa al mantenimento della più favorevole normativa collettiva, richiamando Cass. n. 14944 del 2014, n. 20838 del 2009 e n. 23105 del 2019.

Ne deriva la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché valuti se la condotta successiva della società sia idonea a rifluire sulla disdetta, facendo emergere la contrarietà a buona fede al momento in cui essa è stata posta in essere, e regoli le spese del giudizio di legittimità. Il rigetto del ricorso incidentale integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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