Revoca del licenziamento accettata dal lavoratore esclude il danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11574 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dei licenziamenti, ancorché intervenuta oltre i termini previsti dalla legge, non determina alcun pregiudizio risarcibile in capo ai lavoratori qualora gli stessi, proseguendo l’attività lavorativa senza soluzione di continuità dopo la scadenza dell’efficacia dei recessi, abbiano accettato la revoca stessa. In tal caso viene meno, per concorde volontà delle parti, il fatto generatore del danno, poiché il recesso non ha spiegato efficacia alcuna sulla continuità del rapporto e sull’ordinaria funzionalità del sinallagma contrattuale. Il comportamento del datore di lavoro che, in vista della proroga dell’appalto, sospenda i licenziamenti e ne curi la revoca, è improntato a correttezza e buona fede, in una logica di tutela dei posti di lavoro. Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della vicenda, essendo il controllo limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.
Il Fatto
I lavoratori, operai addetti alle stazioni lombarde nell’ambito di un appalto di una società ferroviaria, ricevevano tra il 20 e il 27 settembre 2021 la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con efficacia dal 15.12.2021, per cessazione dell’appalto e impossibilità di ricollocamento. Dopo l’impugnazione dei licenziamenti, la società comunicava alle organizzazioni sindacali la sospensione dei licenziamenti in vista della proroga dell’appalto e, il 14.12.2021, informava i singoli dipendenti della prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità, essendo intervenuta la proroga.
Secondo i lavoratori, la società era decaduta dalla possibilità di revocare i licenziamenti, essendo trascorso il termine quindicinale di cui all’art. 18 St. lav., e la prosecuzione del rapporto integrava una nuova proposta accettata. Chiedevano pertanto al Tribunale di Milano la condanna al pagamento dell’indennità di giudizio ex artt. 3 e 10 d.lgs. n. 23/2015. Il Tribunale rigettava la domanda per l’assenza di pregiudizio risarcibile; la Corte d’appello di Milano confermava, e i lavoratori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i quattro motivi, per la loro connessione logico-giuridica, e li ritiene non fondati. In via preliminare ribadisce che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica fatti e atti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto. Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso. Nel caso di specie i giudici del merito si sono mossi nel perimetro dei fatti allegati e delle richieste avanzate.
Quanto ai vizi di motivazione, la Corte ricorda che il controllo di logicità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio: diversamente si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità.
Nel merito, il Collegio riconosce che la fattispecie presenta peculiarità, essendovi stati licenziamenti per cessazione dell’appalto, sospesi in vista della proroga e poi venuti meno con la prosecuzione dell’attività lavorativa. La Corte territoriale, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato, ha ritenuto che i lavoratori avessero accettato la revoca dei licenziamenti proseguendo nell’attività dopo la scadenza di operatività del recesso, con la conseguenza che era venuto meno il fatto generatore del danno. Nessuna censura poteva muoversi alla società, che aveva agito secondo correttezza e buona fede, in una logica di tutela dei posti di lavoro in vista di una proroga poi ottenuta.
La pronuncia è in linea con il precedente Cass. n. 14493/2012. La Corte richiama inoltre il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e valutare le prove (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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