Disoccupazione non ostativa all’affidamento in prova se surrogata da attività di volontariato (Cass. pen. Sez. I n. 6553 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sulla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale l’assenza di una occupazione lavorativa non costituisce, di per sé, condizione ostativa. Lo stato di disoccupazione è un parametro apprezzabile solo insieme ad altri elementi — i precedenti penali, la condotta carceraria, la partecipazione al trattamento rieducativo, l’indagine socio-familiare — e la sua carenza può essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche di tipo volontaristico. Il Tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza senza considerare la documentata disponibilità del condannato a prestare attività di volontariato, l’assenza di procedimenti pendenti e la risalenza nel tempo del reato, motiva in modo apodittico e viola gli artt. 47 Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un condannato propone istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una condanna a un anno di reclusione per furto aggravato. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli respinge la richiesta di affidamento e concede, invece, la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Il condannato impugna per cassazione il solo rigetto dell’affidamento, deducendo la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Egli sostiene che il rigetto si fonda unicamente sulla mancanza di una prospettiva lavorativa, che non è requisito indispensabile, e che il Tribunale ha ignorato la disponibilità a svolgere attività socialmente utile presso una struttura di volontariato, la risalenza del reato e l’assenza di pendenze a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto: attraverso l’affidamento in prova l’ordinamento attua una forma di esecuzione della pena esterna al carcere per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. I criteri di conoscenza utilizzabili dal Tribunale di sorveglianza sono indicati nel reato commesso, punto di partenza ineludibile, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali e nelle informazioni di polizia, ma anche, in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare.
La Corte ricorda che non esiste una presunzione generale di affidabilità e che la reiezione dell’istanza può essere validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, quando queste pongano in luce la negativa personalità dell’istante. Accanto a ciò vanno però valutati numerosi altri fattori: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale e la buona prospettiva risocializzante.
Sul punto decisivo il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità — Sez. I n. 26789 del 18.06.2009, Sez. I n. 1619 del 13.03.1996 — secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa è valutabile nel giudizio di idoneità della misura, ma la sua mancanza non è, da sola, condizione ostativa. Tale carenza può essere surrogata dallo svolgimento di attività socialmente utili, anche di tipo volontaristico, cui la Corte riconosce valenza tale da consolidare nel condannato un iter virtuoso di rieducazione e reinserimento in un contesto non deviante (Sez. I n. 18939 del 26.02.2013).
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la richiesta in modo apodittico, non considerando la documentata possibilità di espletamento dell’attività di volontariato, l’assenza di procedimenti pendenti e la risalenza nel tempo del reato. Il provvedimento ha così contraddetto l’insegnamento richiamato. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento dell’ordinanza, limitatamente al diniego dell’affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché valuti la richiesta tenendo conto dei principi indicati.
Nota della Redazione
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