Proscioglimento ex art. 131-bis fuori dal processo: nullità di ordine generale (Cass. pen. Sez. V n. 9578 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle norme che regolano l’epilogo liberatorio nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta che presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. L’operatività della norma, implicando un accertamento sul fatto, presuppone necessariamente un’azione penale già esercitata e non può essere attivata nel corso delle indagini preliminari, dove le situazioni ivi ipotizzate trovano soluzione nel diverso istituto dell’archiviazione. È pertanto affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen. la sentenza che, su richiesta del pubblico ministero formulata prima dell’esercizio dell’azione penale, prosciolga l’indagato per particolare tenuità del fatto senza contraddittorio e fuori da qualsiasi modulo procedimentale previsto dal legislatore. All’annullamento senza rinvio segue la rimessione degli atti al pubblico ministero, non al giudice, per difetto dell’azione penale.

Il Fatto

Il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, su istanza proposta dal pubblico ministero ex art. 129 cod. proc. pen. una volta terminate le indagini, proscioglieva l’imputato ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per avere formato una falsa patente di guida, mostrata poi ad agenti della Polizia stradale durante un controllo.

Avverso tale pronuncia ricorreva il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo l’irritualità della sentenza, assunta senza previa fissazione dell’udienza, e l’erroneità del giudizio di particolare tenuità. La questione approdava così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene assorbente la fondatezza del primo motivo, che denuncia l’irritualità della pronunzia resa ex art. 129 cod. proc. pen. al di fuori della sede propria, vale a dire quella del processo. L’esame degli atti ha consentito di verificare che la sentenza è stata emessa dal Giudice monocratico de plano, su richiesta del pubblico ministero formulata prima dell’esercizio dell’azione penale, senza contraddittorio con l’indagato e fuori da qualsiasi modulo procedimentale previsto dal legislatore.

Ne deriva una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen., perché la decisione non è stata assunta nel contraddittorio delle parti. La Corte richiama gli insegnamenti di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, che hanno delineato la portata della regola: essa non conferisce al giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo liberatorio — artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen. — ma enuncia una regola di condotta che presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Particolarmente confacente al caso è l’osservazione delle Sezioni Unite secondo cui l’operatività dell’art. 129, implicando un accertamento sul fatto, presuppone necessariamente un’azione penale già esercitata e non può essere attivata nel corso delle indagini preliminari, dove manca l’imputazione e le situazioni ipotizzate dalla norma trovano soluzione nel diverso istituto dell’archiviazione. Su questa base le Sezioni Unite avevano sancito la medesima nullità per la sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice dell’udienza preliminare senza la previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

Nel caso di specie la pronunzia si è collocata addirittura prima dell’esercizio dell’azione penale. La Corte annulla quindi senza rinvio, per consentire l’ulteriore corso del procedimento secondo la sua fisiologia, che avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 407-bis cod. proc. pen., la chiusura delle indagini con l’esercizio dell’azione penale ovvero con la richiesta di archiviazione, quest’ultima con attivazione del contraddittorio anche con l’indagato ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. ove fondata sulla particolare tenuità del fatto. All’annullamento segue la rimessione degli atti al pubblico ministero, non al Tribunale: diversamente opinando si avallerebbe la deformazione della sequenza procedimentale voluta dal legislatore, dando per avvenuto l’esercizio dell’azione penale e mortificando le possibilità difensive legate agli adempimenti prodromici alla citazione a giudizio.

Nota della Redazione

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