Appropriazione indebita del compratore con patto di riservato dominio (Cass. pen. Sez. II n. 28475 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di vendita con patto di riservato dominio, la proprietà della cosa resta al venditore fino all’integrale pagamento del prezzo, mentre al compratore è attribuito il possesso. Commette pertanto il delitto di appropriazione indebita il compratore che, prima di aver pagato interamente il prezzo, aliena la cosa acquistata con il patto di riservato dominio. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità. Il dolo di inadempimento, che fonda la sola responsabilità civile, resta distinto e non esclude il dolo di appropriazione: l’alienazione dei beni con incameramento del ricavato, senza pagamento del corrispettivo, integra il tipo legale e lede la garanzia del venditore.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal delitto di appropriazione indebita. La Corte di appello di Catania, decidendo sull’appello del pubblico ministero, ha riformato la decisione, affermando la responsabilità dell’imputato e applicando la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione con motivo unico, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per difetto del dolo di appropriazione. Il ricorrente sostiene di non aver conseguito alcun profitto e di aver tentato invano di versare all’offeso, anche in forma rateale, il pagamento integrale dei beni alienati, dei quali aveva il possesso in forza di un patto di riservato dominio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione storica della fattispecie, sviluppatasi dal coacervo identitario del furto prima come “furto improprio” e poi come abuse de confiance nella codificazione francese del 1810. Il carattere distintivo dell’appropriazione indebita è la lesione del diritto di proprietà realizzata mediante l’abuso di un possesso lecitamente conseguito. Ne deriva che il fatto non è tipico quando il titolo del possesso trasferisce al possessore la titolarità definitiva della cosa, ancorché il corrispettivo di una prestazione futura non sia stato eseguito.
Il legislatore del 1930 ha inteso incriminare, ai sensi dell’art. 646 cod. pen., il fatto di chi, al fine di trarne profitto, avendo solo il possesso della cosa mobile, le dia una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso, anche quando si tratti di somma di danaro, come affermato da Sez. II n. 12869 del 2016.
Applicando tali principi, la Corte rileva che i giudici di merito hanno accertato che la vendita dei beni era stata stipulata con il patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ. e che la merce, consegnata e non pagata per intero, non era stata restituita nonostante la richiesta della venditrice. Il comportamento è stato correttamente qualificato nella fattispecie di appropriazione indebita, in continuità con Sez. II n. 40674 del 2009 e Sez. II n. 9410 del 2023, secondo cui il compratore che aliena la cosa prima dell’integrale pagamento commette il reato.
Non coglie nel segno la tesi difensiva della mancanza di ingiusto profitto. L’acquirente ha alienato i beni trattenendone interamente il ricavato senza pagare il corrispettivo, appropriandosi dei beni e del denaro e privando il venditore della garanzia costituita dal mantenimento della proprietà. Ai fini dell’elemento psicologico è sufficiente, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre una qualsiasi illegittima utilità.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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