Pena base nel minimo: ricorso inammissibile per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. VII n. 26968 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito dedurre l’eccessività della pena, poiché la graduazione sanzionatoria, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il relativo onere argomentativo è assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso che contesti l’eccessività della pena è inoltre inammissibile per carenza di interesse quando la pena base sia stata stabilita nel minimo edittale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Livorno, aveva riconosciuto all’imputata la circostanza attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado e rideterminando il trattamento sanzionatorio. La responsabilità penale era stata affermata in relazione ai reati di rapina e di violazione della legge sulle armi.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con motivo unico la violazione di legge e i vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce del riconosciuto vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il motivo con cui si contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Collegio ha precisato che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, con specifico rinvio alla motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso è in ogni caso inammissibile per carenza di interesse, essendo stata la pena base stabilita nel minimo edittale. L’eventuale riduzione invocata non avrebbe quindi potuto trovare spazio, non essendovi margine per un trattamento più favorevole rispetto a quello già determinato.

Conseguenza del percorso argomentativo è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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