Dissipazione bancarotta e concorso extraneus senza accordo previo (Cass. pen. Sez. V n. 31739 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo extraneus che, solo in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l’intraneus, ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l’effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata realizzata prima della dichiarazione di fallimento. Il concorso dell’estraneo richiede, sul piano oggettivo, un contributo efficiente alla produzione dell’evento e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e la volontà di depauperare il patrimonio sociale ai danni dei creditori. Inoltre, la continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. trova applicazione solo in relazione al medesimo fallimento, non già in caso di pluralità di procedure concorsuali relative a società appartenenti a un gruppo, le quali mantengono autonoma soggettività giuridica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, aveva ribaltato l’assoluzione di primo grado in ordine al capo H) per Angelo e Antonia Villani e Nicola Buonocore, ritenendoli responsabili di dissipazione per aver concesso in comodato gratuito un immobile di Roma alla società Buonocore & Partners, ed aveva altresì accolto l’appello del Procuratore generale quanto alla responsabilità di Antonio Della Monica per il concorso nelle distrazioni dei rami di azienda del gruppo Alvi in favore della Alpa S.r.l.
Il ricorrente, legale rappresentante di Cavamarket S.r.l., era stato condannato per aver offerto un contributo decisivo alla distrazione, stipulando con la società cessionaria un contratto di fornitura di merci e servizi. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione numerosi imputati, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo H) nei confronti di Angelo e Antonia Villani e Nicola Buonocore. Quanto alla dissipazione, ha ritenuto fondate le censure difensive: la Corte territoriale non si era confrontata con il contributo conoscitivo dei consulenti tecnici del pubblico ministero, escussi in sede di rinnovazione istruttoria, i quali avevano affermato la natura sinallagmatica del contratto di comodato, atteso che la società Buonocore era onerata delle spese di gestione dell’immobile e assicurava servizi di segreteria e protocollazione all’Alvi. La motivazione impugnata, sostanzialmente assertiva, non aveva verificato la sussistenza della sproporzione tra le prestazioni, elemento decisivo per la configurabilità della condotta dissipativa, che consiste nell’impiego dei beni sociali in maniera distorta rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale.
Quanto al ricorso di Della Monica, la Corte ha affermato che le condotte distrattive si consumano nel momento della stipula degli atti di cessione dalle società del gruppo alla Alpa. La consapevolezza dello stato di decozione del gruppo e dell’inaffidabilità della cessionaria non è sufficiente in assenza di un accordo previo con l’intraneus: la motivazione della Corte di appello, che aveva desunto la decisività del contributo da una mera inferenza logica, è stata ritenuta apparente, non essendo stata valorizzata la dichiarazione del coimputato che avrebbe potuto fondare l’accordo. La Cassazione ha pertanto ribadito che l’extraneus risponde solo se partecipa all’esecuzione o alla preparazione dell’illecito con un contributo efficiente, escludendo la responsabilità per le condotte successive e autonome che rendono irreversibile l’effetto distrattivo.
Quanto alla cd. continuazione fallimentare, la Corte ne ha escluso l’applicazione: l’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. opera solo quando le plurime condotte di bancarotta si riferiscono al medesimo fallimento, mentre nel caso di specie le società del gruppo erano state raggiunte da separate e autonome procedure concorsuali. La rilevanza giuridica del gruppo di imprese, riconosciuta dall’art. 287 CCII, non comporta l’unificazione delle masse né l’automatica applicazione della disciplina di favore, che presuppone comunque una procedura unitaria.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto per Francesco Buonocore, deceduto prima della sentenza di appello: il provvedimento è giuridicamente inesistente e, stante l’inammissibilità del ricorso, la correzione spetta esclusivamente al giudice dell’appello ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 619 cod. proc. pen. Ha infine rigettato i ricorsi degli altri imputati, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione sul giudizio di equivalenza delle attenuanti e sulla dosimetria della pena, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sergio Gaudino per genericità.
Nota della Redazione
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