La prevalenza dell’assoluzione sulla prescrizione richiede l’evidenza ictu oculi dell’innocenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 16436 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevale sulla declaratoria di prescrizione solo quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Tale valutazione deve risolversi in una mera “constatazione”, ossia in una percezione ictu oculi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. La formula di proscioglimento nel merito non prevale, invece, in caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Chi invoca l’applicazione della norma non può limitarsi a riprodurre i motivi di appello, ma deve indicare puntualmente le prove da cui risulti, in modo evidente e non contestabile, l’innocenza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti per intervenuta prescrizione dei reati, revocando la confisca. Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato la decisione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando la mancata pronuncia di una più favorevole assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.
Il difensore ha sostenuto l’evidenza dell’innocenza del proprio assistito, richiamando la cessazione dalla carica di amministratore avvenuta prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali contestate e l’assenza di un contributo causale. Ha inoltre censurato la sentenza per aver omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive sviluppate in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Tettamanti, secondo cui il giudice può pronunciare l’assoluzione in presenza di una causa estintiva solo se l’innocenza è rilevabile con attività meramente ricognitiva. La prevalenza del proscioglimento nel merito presuppone l’assoluta assenza di prove di colpevolezza o la prova positiva dell’innocenza, non potendo fondarsi su una diversa valutazione del compendio probatorio.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva richiamato il compendio indiziario a carico del ricorrente, valorizzando la sentenza di primo grado che ne aveva illustrato il ruolo di amministratore di diritto, la consapevole partecipazione al sistema fraudolento e i rapporti con l’amministratore di fatto. La Corte di legittimità ha rilevato che le censure del ricorrente si limitavano a sollecitare una rivisitazione delle prove, senza offrire elementi di evidente innocenza.
Quanto alla cessazione della carica di amministratore, la Corte ha escluso che tale elemento offra una prova immediata dell’innocenza, considerato che al ricorrente era contestato il concorso nel reato, potendo il contributo causale rinvenirsi anche in atti precedenti alla presentazione delle dichiarazioni, come la sottoscrizione di contrattualistica retrodatata finalizzata a dare parvenza di legalità alla fatturazione fittizia.
La Corte ha infine precisato che un approfondimento del compendio probatorio sarebbe stato necessario solo in presenza di statuizioni sulla confisca o sul risarcimento del danno, circostanze assenti nel caso in esame, essendo stata la confisca revocata e non essendosi costituita parte civile l’Erario.
Nota della Redazione
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