Revoca sospensione condizionale non automatica dopo continuazione in executivis (Cass. pen. n. 32100 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta riconosciuta l’unicità del disegno criminoso tra fatti giudicati con sentenze separate e rideterminata la pena complessiva, la sospensione condizionale già concessa per uno dei reati non è automaticamente revocata ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare, con riferimento alla pena unitaria, se il beneficio possa essere mantenuto o esteso, ovvero se debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., non potendo la pluralità dei titoli esecutivi costituire dato decisivo e autosufficiente ai fini della revoca dopo l’intervenuta unificazione in executivis.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza del pubblico ministero revocando, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una prima sentenza, in ragione di una successiva condanna per delitto anteriormente commesso, con pena che, cumulata, superava i limiti dell’art. 163 cod. pen. Con il medesimo provvedimento, accogliendo l’istanza della difesa, il Tribunale riconosceva però il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, rideterminando la pena complessiva.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., per l’omessa valutazione della concedibilità della sospensione condizionale sulla pena rideterminata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricordato il principio consolidato secondo cui, applicata in executivis la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge (richiamando Sez. 1, n. 3137 del 2021 e precedenti conformi).
La Corte ha evidenziato la scansione logica delle questioni: il giudice doveva verificare anzitutto i presupposti per l’applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.; solo in caso di esito negativo sarebbe rimasta ferma la prospettiva della revoca fondata sul cumulo delle pene. Una volta riconosciuta la continuazione e rideterminata la pena in un anno e dieci mesi di reclusione, veniva meno la possibilità di disporre la revoca come conseguenza necessaria della seconda condanna: il giudice era tenuto a verificare se la nuova pena globale rientrasse nei limiti dell’art. 163 cod. pen., se sussistessero condizioni ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. e se potesse formularsi prognosi favorevole sull’intero trattamento sanzionatorio.
L’ordinanza impugnata risultava carente di motivazione: pur avendo riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena, il Tribunale aveva revocato la sospensione richiamando il superamento dei limiti di pena da cumulo, senza spiegare perché tale valutazione dovesse sopravvivere all’unificazione in executivis. Dopo l’unificazione, la pregressa pluralità dei titoli non poteva più essere assunta come dato decisivo e autosufficiente ai fini della revoca, essendo necessario verificare sulla base della pena unitaria la perdurante sussistenza dei presupposti applicativi del beneficio.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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