Distanze legali: il fusto comprende le branche principali (Cass. civ. Sez. II n. 19776 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica delle distanze legali stabilite dall’art. 892 cod. civ., il concetto di fusto comprende il tronco vero e proprio e le branche principali che da esso si diramano, fino a dove esse si diffondono in rami dando chioma alla pianta; solo il fusto che “si diffonde in rami” si identifica con gli elementi secondari portatori di foglie o frutti. È pertanto censurabile la motivazione del giudice di merito che limiti la misurazione alla sola estensione del tronco, senza accertare l’altezza della sezione aerea compresa tra il suolo e la diramazione nelle branche principali. Resta invece corretta l’affermazione secondo cui non rileva l’altezza raggiunta dalla sommità della chioma.
Il Fatto
Il condominio di uno stabile aveva convenuto in giudizio il proprietario di un appartamento al piano terra per ottenere la rimozione di due fioriere in cemento collocate a ridosso delle aperture di aerazione dell’intercapedine condominiale, causa di infiltrazioni, e l’estirpazione di alcuni alberi piantati a distanza non legale. Una condomina era intervenuta volontariamente, lamentando danni da umidità al proprio immobile e chiedendo il ripristino, il risarcimento e la rimozione delle fioriere.
Il Tribunale aveva accolto le domande, condannando il convenuto alla rimozione delle fioriere e degli alberi e al risarcimento del danno in favore dell’intervenuta. La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma, aveva rigettato sia la domanda di rimozione degli alberi sia quella risarcitoria, escludendo la rilevanza della qualificazione delle piante e ricondotto le infiltrazioni alla cattiva esecuzione dei cunicoli di aerazione. La condomina ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente le prime due censure, che investono la qualificazione delle specie arboree e la misurazione della loro distanza dal confine. Il giudice di merito aveva ritenuto rilevante la sola altezza del tronco propriamente detto, escludendo ogni considerazione delle diramazioni che da esso si dipartono e assumendo persino l’irrilevanza della distinzione tra alto e medio fusto.
Il Collegio richiama il principio già affermato dalla Sez. II n. 26130 del 30.12.2015, secondo cui il concetto di fusto di cui all’art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ. comprende il tronco e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami; viceversa, il fusto che “si diffonde in rami” di cui al n. 2 allude al propagarsi dei soli elementi secondari, portatori di foglie o frutti, che non fanno parte integrante del fusto.
Su questa base la motivazione dell’Appello risulta lacunosa: discorrendo di tronco, rami e chioma, il giudice distrettuale ha omesso del tutto l’accertamento dell’altezza della parte aerea compresa tra il suolo e la diramazione nelle branche principali, non consentendo di stabilire quale delle due ipotesi ricorresse in concreto. È condivisibile, invece, l’esclusione della rilevanza dell’altezza della sommità della chioma.
La Corte rileva altresì che, secondo il passo della consulenza richiamato dal ricorrente, due delle specie arboree si trovavano a distanza inferiore ai tre metri prescritti per gli alberi di alto fusto. Cade quindi l’affermazione dell’Appello secondo cui la qualificazione delle piante sarebbe stata irrilevante, perché la loro ubicazione sarebbe risultata “abbondantemente superiore” alla distanza di legge. Entrambi i profili sono pertanto accolti.
Non merita invece accoglimento la terza censura, sui danni all’intercapedine. La Corte territoriale ha comparato le due consulenze e ha aderito a quella che ascriveva le infiltrazioni alla mancata impermeabilizzazione dei cunicoli, rilevando che danni analoghi interessavano altre porzioni dello stabile non contigue alla proprietà del convenuto. La motivazione regge al minimo costituzionale e il criterio del “più probabile che non” è stato correttamente applicato. Il rilievo sulla maggiore entità dei danni si risolve in una revisione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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