Disconoscimento agevolazioni ASD: onere probatorio e critica vincolata (Cass. civ. Sez. V n. 19775 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche, il disconoscimento della qualifica e delle connesse agevolazioni può fondarsi su un complesso indiziario che riveli la natura lucrativa dell’ente, in contrasto con lo scopo associativo formalmente statutario. L’affiliazione a federazioni sportive e al CONI costituisce dato estrinseco e neutrale, insufficiente a soddisfare l’onere probatorio del contribuente. Nel giudizio di cassazione le censure devono essere riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; è quindi inammissibile la critica parziale al complesso indiziario che non investa tutti gli elementi posti a fondamento della decisione. In materia di deducibilità dei costi, grava su chi ne rivendica il riconoscimento l’onere di provarne la sussistenza con elementi certi e precisi, senza che l’amministrazione debba svolgere distinzioni non agevolmente desumibili dalla documentazione del contribuente.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica impugna un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2013. L’Ufficio contesta il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le agevolazioni, sul presupposto che la veste associativa mascherasse un’attività commerciale.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigetta l’appello dell’ente, valorizzando un quadro di elementi: la mancata proposizione all’esterno come ASD, l’eterodestinazione dei fondi, utili superiori a quelli rendicontati, distrazioni per spese non documentate, assenza di documenti sulle quote associative e rapporti commerciali con enti riconducibili al medesimo gruppo. La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la ricostruzione della figura giuridica dell’ASD svolta in ricorso non integra un valido motivo. Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: le censure devono individuare con chiarezza i vizi tassativamente previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., secondo il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 32415/2021. È inammissibile la critica generica che confonde più profili.
Sul primo motivo, la censura è doppiamente inammissibile. Anzitutto investe l’interpretazione dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 operata dall’amministrazione e non dal giudice d’appello. In secondo luogo contesta solo la mancata esteriorizzazione della qualifica, omettendo di censurare gli altri elementi del complesso indiziario, di per sé sufficienti a sorreggere il disconoscimento.
Le censure sulla determinazione dei ricavi non colgono nel segno: non è ravvisabile violazione delle norme richiamate, che nulla dispongono sulle modalità di quantificazione dei ricavi dell’ASD. La ricorrente lamenta in realtà un omesso esame documentale, ma il vizio è precluso in caso di doppia pronuncia conforme, senza che siano indicati i profili di divergenza.
Non è condivisibile l’assunto per cui spettava all’Agenzia scindere i corrispettivi e ridurre l’imponibile. La distinzione spettava alla ricorrente, per il principio della vicinanza della prova, senza che alcuna prova sia stata offerta in giudizio.
Sui rimborsi forfettari, il motivo è manifestamente infondato: grava su chi rivendica il costo l’onere di provarne la sussistenza con elementi certi e precisi. Senza prova dell’effettivo ammontare delle spese neppure sarebbe calcolabile la percentuale di deducibilità. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché omette di censurare l’accertamento di fatto sulla mancata prova. Il ricorso è rigettato, con i presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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