Errore materiale Emendabile nell’Intestazione e Revocazione Inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 17506 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza costituisce mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della decisione risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutti i soggetti cui la pronuncia si riferisce. Diversamente, integra causa di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., qualora da essa si desuma che il contraddittorio non si è regolarmente costituito e sussista una situazione di incertezza non eliminabile mediante la lettura integrale del provvedimento. Non integra, invece, errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la mancata valutazione della ritualità della notificazione del ricorso, poiché ciò che viene in rilievo è un errore di diritto e non un’attività percettiva del giudice.

Il Fatto

I ricorrenti, già interventori volontari nel giudizio di primo grado promosso da numerosi medici contro le Amministrazioni statali per il mancato pagamento della retribuzione durante il periodo di specializzazione, hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di questa Corte n. 8096/2022.

Deducono un errore di fatto consistito nell’omessa menzione dei loro nominativi, nell’intestazione e nella parte motiva, tra i destinatari del ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nell’omessa verifica della ritualità della notificazione, avvenuta presso un difensore diverso da quello costituito in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente due profili. Sotto il primo, rileva che l’omessa indicazione dei nominativi nell’intestazione non integra vizio revocatorio, ma mero errore materiale. Richiamando costante giurisprudenza (Sez. I n. 14106 del 2023; Sez. VI-3 n. 19437 del 2019; Sez. III n. 16535 del 2012), osserva che la nullità della sentenza si configura solo quando dal contesto emerga una situazione di incertezza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

Nel caso concreto tale incertezza è esclusa: i ricorrenti erano indicati nell’intestazione quali proponenti di un ricorso riunito e trattato alla medesima udienza, e la loro posizione era stata espressamente esaminata al paragrafo 10 della motivazione, con declaratoria di assorbimento del ricorso per effetto dell’accoglimento di quello principale. Essi erano dunque considerati parti del giudizio e destinatari della statuizione sulla prescrizione.

Ne consegue che l’omessa menzione assurge a mera irregolarità, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Il ricorso, pur denominato come revocazione, va pertanto qualificato, sotto tale profilo, come ricorso per la correzione di errore materiale, poiché le Sezioni Unite n. 12210 del 2022 ammettono la conversione in tale direzione, implicando la correzione l’esattezza della decisione.

Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile. La revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento non considerati per un errore di fatto, ossia per errore percettivo. Affinché il ricorso sia ammissibile occorre che la valutazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio sia inficiata non da un errore di diritto, ma da un errore di fatto, consistente nel supporre esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.

Nel caso di specie i ricorrenti denunciano la mera mancata notifica al difensore, qualificandola come violazione dell’art. 330 cod. proc. civ.: non deducono una specifica supposizione erronea espressa in motivazione, ma solo l’omessa disamina della questione. Tale omissione, e non attività percettiva, può configurare una violazione processuale, ma non l’errore revocatorio, che esige la positiva ed erronea supposizione di un fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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